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L’assegnazione della casa familiare al momento della separazione o divorzio.

Uno dei punti di maggiore tensione al momento della fine volontaria del matrimonio è l’assegnazione della casa familiare (il luogo dove si svolge prevalentemente la vita familiare) ex art. 155 cc 155 quater cc e 337 sexies cc e quanto questa assegnazione incide sui rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi.

L’assegnazione della casa familiare può avere rispondere a due esigenze:

1) la prima è prevista dal legislatore e diretta a tutelare i figli della coppia di consentendo a tali soggetti di continuare a vivere in un ambiente conosciuto (evitando di subire ulteriori traumi aggiunti a quelli derivanti dalla separazione e/o divorzio); in tale ipotesi l’assegnazione della casa familiare deve avere un preciso valore al fine di essere calcolato e ponderato in vista della separazione patrimoniale dei coniugi.

2) la seconda esigenza può nascere all’autonomia privata (nell’ambito di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi) e avere solo una funzione di riequilibrare il dare/avere tra i coniugi al momento della fine del matrimonio.

Usucapione: significato e procedura.

Cos’è l’usucapione.

L’usucapione è un istituto giuridico civilistico che consente a chi possiede un bene da tempo di diventarne proprietario o titolare di un diritto reale minore a titolo originario. Il bene non proviene da un precedente titolare del diritto, per cui lo si usucapisce libero da vincoli, diritti di terzi e gravami.

 

usucapione

Qual è la disciplina dell’usucapione.

L’usucapione è regolamentata dagli articoli 1158 e ss. del Codice Civile, fonte primaria dei rapporti tra privati. Il legislatore con l’usucapione tutela e a valorizza il ruolo del possessore, che utilizza e conserva il bene, contrariamente al proprietario inerte.

Dopo quanti anni scatta l’usucapione?

 

I termini previsti dalla legge per l’usucapione variano in base al tipo di bene e alla presenza o meno di determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Si possono infatti usucapire beni immobili (case, appartamenti, terreni, terreni agricoli) mobili, mobili iscritti nei pubblici registri, universalità di beni mobili, eredità e persino lastrici solari.

Mediazione immobiliare. In mancanza di patti, di tariffe professionali o di usi, le provvigioni sono determinate dal giudice secondo equità.

Il Tribunale di Modena, con sentenza n° 632 del 26 aprile 2017, si conforma e richiama il principio enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui: In assenza di prova di accordo negoziale e ritenuto che l’attività di mediazione si presume onerosa, ai sensi dell’art. 1755 c.c., la misura della provvigione, in mancanza di patti, di tariffe professionali o di usi, è determinata dal giudice secondo equità.

In tema di determinazione della provvigione dovuta al mediatore, atteso il carattere sussidiario dei criteri previsti in ordine successivo dall’art. 1755, comma 2, c.c., questa è determinata dal giudice secondo equità solo se le parti non ne abbiano stabilito la misura o se non esistono tariffe professionali o usi. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del merito che aveva determinato secondo equità la misura della provvigione senza motivare in ordine all’esistenza o meno di una pattuizione sul punto ed in ordine alla mancata prova circa l’esistenza di usi) (Cass. 8216/2004).