Bonifico “parlante” e detrazioni per lavori di ristrutturazione.

Quando si devono effettuare delle spese per lavori di ristrutturazione edilizia, se si è intenzionati ad usufruire delle detrazioni fiscali connesse e previste dalla legge (d.p.r. n. 917/86) è necessario seguire ben precise regole.

Nel gergo comune si è soliti fare riferimento ad una particolare tipologia di pagamento, nota come bonifico “parlante”.

Si tratta di un’operazione effettuabile tramite le banche o Poste Italiane, cui le norme hanno demandato degli adempimenti connessi al pagamento di queste spese.

Come sovente accade, all’apparente rigidità normativa si accompagnano delle interpretazioni tese a smorzarle onde evitare la preclusione del godimento dei benefici fiscali a fronte di errori meramente materiali.

Qui di seguito ci approcceremo alle principali questioni afferenti il così detto bonifico “parlante”, partendo dall’inquadramento normativo e definitorio, per passare alle spese incluse ed escluse dall’obbligo di utilizzazione e per finire alle conseguenze nel caso di errori.

Che cos’è un bonifico “parlante”?

Per rispondere al quesito non si può non partire delle norme che, rispetto al pagamento delle spese connesse ad interventi di ristrutturazione, impongono il ricorso a questa specifica procedura.

Partiamo dall’art. 16-bis, nono comma, d.p.r. n. 917/98, il quale specifica che alle detrazioni fiscali ivi disciplinate si applica il decreto ministeriale n. 41 del 1998 cioè il Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’ articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Che cosa è scritto in questo regolamento? L’art. 1, terzo comma, d.m. 41/98 specifica che “il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.

Il successivo articolo 4 specifica che la detrazione non è riconosciuta se il pagamento è effettuato con modalità differenti da quelle appena indicate, limitatamente a tali pagamenti (e quindi non al complesso della spesa detraibile, ove la restante parte sia stata correttamente corrisposta).

Il bonifico “parlante”, quindi, altro non è se non una particolare modalità di pagamento che deve essere utilizzata per potere usufruire delle detrazioni fiscali connesse alle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie.

Al riguardo è bene tenere presente che:

a) nel caso di lavori nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva il proprietario deve utilizzare questa forma di pagamento;

b) nel caso di lavori riguardanti parti condominiali, è l’amministratore a dover fare ricorso al bonifico “parlante”, mentre i condòmini possono utilizzare tutte le modalità di pagamento consentite dalla legge rispetto alla somma da versare e nel caso di versamento a mezzo bonifico bancario non devono utilizzare quello in esame;

c) nel caso di condomini sprovvisti di amministratore, il pagamento mediante bonifico “parlante” deve essere eseguito da uno dei condòmini, secondo le istruzioni (indicazioni codice fiscale, ecc. rilasciate dall’Agenzia delle Entrate).

In relazione ai bonifici in esame, è utile rammentare che ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le banche e Poste Italiane spa, al momento del pagamento devono operare una ritenuta del 8 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari.

Quali spese sono escluse dall’obbligo d’uso del bonifico parlante?

Al riguardo è utile, specificare che – come ha chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 18.08.2009 n. 229) – non si deve fare ricorso al così detto bonifico parlante per alcune spese in quanto il pagamento avviene comunque con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. Queste sono:

  • oneri di urbanizzazione;
  • imposta di bollo;
  • diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, trattandosi di versamenti da effettuare;
  • Tosap.

Qualora il contribuente decidesse di eseguire il pagamento degli oneri di urbanizzazione a mezzo bonifico, a dirlo è sempre l’ADE (circ. n. 7/E del 4 aprile 2017), “non deve indicare il riferimento agli interventi edilizi ed ai relativi provvedimenti legislativi per evitare l’applicazione (in questo caso non dovuta) della ritenuta nei confronti del Comune”.

Che cosa succede se si commettono errori nella effettuazione del pagamento?

Rispetto a questa evenienza, l’Agenzia delle Entrate, come si diceva in precedenza, ha mitigato il rigore del d.m. n. 41/98.

Si legge in una circolare (la n. 7/E del 4 aprile 2017), che a sua volta rimanda a identico atto del 2016, che “qualora, per errore sia stato utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato”, o non siano stati indicati tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa (Circolare 18.11.2016 n. 43)”.

Fonte: www.condominioweb.com 

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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