All’uopo è utile allegare alla richiesta prove dei disservizi subiti anche tramite fotografie, filmati e testimonianze, conservando altresì documenti necessari quali il contratto di vendita del pacchetto, dépliant illustrativi, scontrini e ricevute.
La richiesta di risarcimento, tuttavia, si prescrive in un anno dal rientro dalle vacanze in caso si desideri intentare la causa per i danni derivanti dall’inesatto adempimento o inesatta esecuzione della prestazione; tale termine sale però a tre anni in caso di lesioni personali anche se, in presenza di una polizza infortuni, il risarcimento può essere richiesto direttamente all’assicuratore.
In tema di prova del danno da vacanza rovinata, la Corte di Cassazione, sent. n. 7526/2012, ha ritenuto che è sufficiente la raggiunta prova dell’inadempimento che in sé esaurisce anche quella del verificarsi del danno: ciò in quanto gli stati psicofisici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” che qualifica il contratto e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero.
Volo in ritardo o cancellato.
Per quanto riguarda i voli in cui il paese di partenza o quello di destinazione siano all’interno dell’UE, vige quanto previsto dal Regolamento CE n. 261/2004 che ha istituto regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco (ad esempio per overbooking del volo), di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
In caso di cancellazione o ritardo del volo) al passeggero spetta una compensazione pecuniaria di 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km, 400 euro per quelle intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre comprese tra 1500 e 3500 km e 600 euro per tutte le altre.
La Corte di Giustizia, sentenza del 23 ottobre 2012, ha infatti ritenuto che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria in forza del regolamento quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Tuttavia, un siffatto ritardo non dà diritto aduna compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo.
Ad esempio, i giudici europei (CGUE, sent. 17 settembre 2015 causa C 257/14) la compagnia aerea debba indennizzare il passeggero se la cancellazione o il prolungato ritardo del volo dipendono da circostanze non “eccezionali”, come può essere considerato un guasto che deriva da una carenza di manutenzione.
Rientrano, invece, nelle “circostanze eccezionali” che dispensano il vettore dall’indennizzo, i guasti di apparecchi che presentano vizi occulti di fabbricazione che incidono sulla sicurezza dei voli, o i danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o terrorismo.
Inoltre, nel caso di cancellazione, oltre alla compensazione pecuniaria, il passeggero ha diritto al rimborso dell’intero costo del biglietto o alla riprotezione .
Il diritto alla compensazione, tuttavia, non scatta laddove il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo con almeno due settimane di preavviso o periodi minori (fino a sette giorni prima) e gli venga offerto di raggiungere la destinazione finale (non più tardi di due ore rispetto all’orario originariamente previsto) imbarcandosi su voli alternativi.
Il passeggero di un volo cancellato o in ritardo ha diritto anche, in relazione alla durata dell’attesa e delle fasce orarie in cui il disservizio si verifica, ad altre modalità di assistenza, tra cui la possibilità di effettuare due telefonate o inviare messaggi via fax ed email, ricevere cibi e bevande, raggiunger e pernottare in hotel per le ore notturne a carico della compagnia aerea.
La compensazione, infine, è riconosciuta anche in caso di negato imbarco: il vettore aereo prima fa appello agli eventuali volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare, ma, qualora il numero dei volontari sia insufficiente per consentire l’imbarco ai restanti passeggeri titolari di prenotazione, può selezionare i passeggeri cui negare l’imbarco a cui andrà versata la compensazione pecuniaria e offerta la necessaria assistenza.
Volo in ritardo o cancellato: come si richiede l’indennizzo.
La domanda per il rimborso andrà presentata direttamente alla compagnia aerea, ad esempio utilizzando gli appositi form online oppure munendosi del modulo presente sul sito web della compagnia da inoltrare via mail, PEC, raccomandata a/r o fax assieme a documentazione integrativa quale biglietto aereo e alla carta d’imbarco.
La compagnia avrà un termine di 6 settimane per fornire una risposta soddisfacente altrimenti il consumatore potrà fare reclamo tramite l’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) che sul portale offre la documentazione necessaria nella sezione “Diritti dei Passeggeri” oppure rivolgersi agli organismi responsabili degli Stati UE (o quelli di Norvegia, Islanda e Svizzera per le tratte che partono o arrivano in queste nazioni)
Al passeggero è inoltre consentito adire le autorità giudiziarie preposte al fine di ottenere un ulteriore risarcimento del danno subito a causa del ritardo o della cancellazione oppure laddove non ottenga risposta o il rimborso promesso.
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