Il condizionatore invadente va rimosso dalla parete.

Va rimosso il condizionatore se occupa il 60 per cento della superficie del ballatoio disponibile non permettendo agli altri condomini di farne lo stesso uso. È quanto emerge dall’ordinanza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione n. 17400/17, depositata il 13 luglio 2017, che non ritiene applicabile nel fattispecie il godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio, giacché la stabilità dell’installazione altera, definitivamente, il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento del bene comune.

La sentenza in commendo trae origine dall’azione promossa dal Condominio contro marito e moglie, che avevano installato un impianto esterno di condizionamento a servizio del loro appartamento.

La domanda veniva accolta dal Giudice di Pace, che condannava la coppia a rimuovere l’apparecchiatura per la violazione dell’art. 1102 c.c., in quanto la porzione del ballatoio utilizzata dai coniugi non consentiva agli altri proprietari la stessa installazione.

Condanna pronunciata anche dal Tribunale che, in sede d’appello, confermava l’esattezza del ragionamento seguito dal giudice di prime cure

Anche la Cassazione ritiene che il condizionatore debba essere rimosso.

Ricordano gli Ermellini che, in tema di condominio, ciascun condomino è libero di servizi della cosa comune, anche al fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini.

Nello specifico,il disposto dell’art. 1102 c.c. prevede che il pari godimento della cosa comune è sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedirne agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. 14.4.2015 n. 7466).

Nel caso di specie il giudice di merito, sulla base delle risultanze acquisite, ha correttamente ritenuto integrata la violazione della norma citata, che prescrive appunto il pari godimento della cosa comune.

In effetti, l’impianto di condizionamento dell’aria installato dai ricorrenti, occupando il 60% in superficie disponibile, impediva l’installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condomini del piano.

In mancanza del consenso di quest’ultimi o di un loro comportamento inerte – conclude la Suprema Corte – l’installazione costituisce una lesione del loro diritto. Né d’altronde può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte sul godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio, giacché la stabilità dell’installazione altera, definitivamente, il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell’oggetto della comunione (Cass. n. 7466/2015).

Fonte: Condominioweb

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: