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Agenti immobiliari, basta l’iscrizione alla Cdc.

Dopo la soppressione del ruolo degli agenti di affari in mediazione, il diritto alla provvigione spetta solo ai mediatori iscritti nei registri delle imprese o nei repertori delle Camere di commercio.

Lo ricorda il Tribunale di Treviso (giudice Cambi) nella sentenza 1313 dello scorso 8 giugno. Il giudizio è stato promosso da due mediatrici, che hanno chiesto la condanna dei convenuti, alienante e acquirente di un immobile, al pagamento di 15mila euro a titolo di provvigione per l’attività prestata per la vendita del bene.

I convenuti hanno eccepito che le ricorrenti non avevano dimostrato di essere iscritte nel ruolo dei mediatori e che quindi l’acquisto dell’immobile era avvenuto senza alcuna mediazione. Il tribunale respinge, innanzitutto, la prima eccezione.

L’azienda risarcisce i danni anche se la tettoia che cade sull’immobile è stata divelta dal vento.

La responsabilità del custode scatta anche in riferimento ai danni che dipendono dal “dinamismo intrinseco” della tettoia, divelta a causa del vento e caduta rovinosamente sull’immobile del proprietario sottostante.

L’azione del vento o di altri agenti atmosferici non configura il caso fortuito se sottovalutata e non adeguatamente considerata dal custode.

È quanto emerge dallordinanza n. 21539 del 18 settembre 2017, emessa dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione.

Nel caso preso in esame, la società edile aveva proposto ricorso contro la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino l’aveva condannata al risarcimento dei danni derivati dalla rovina di una tettoia non bene ancorata e finita poi sul manufatto della danneggiata.

Secondo la tesi difensiva della ricorrente, i danni in oggetto non erano riconducibili alla sua responsabilità “da mancata custodia”, bensì all’azione del vento di particolare violenza, che aveva provocato il distacco della tettoia.

Anche se la vendita salta l’agente immobiliare ha diritto ugualmente alla provvigione.

La clausola inserita nel contratto di mediazione “ad affare fatto” non comporta il venir meno della provvigione.

La clausola inserita nel contratto di mediazione “ad affare fatto” non comporta il venir meno della provvigione da corrispondere all’agente anche se poi la vendita non si perfeziona.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione è sufficiente anche la sottoscrizione del preliminare tra le parti, indipendentemente dalla mancata conclusione del contratto definitivo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21575 del 18 settembre 2017.

Accolto il ricorso del mediatore: il diritto alla provvigione sorge per aver messo in relazione le parti.

Il caso – Il titolare di un’agenzia immobiliare ricorreva contro la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia gli aveva negato il pagamento di 3.000,00 euro a titolo di provvigione dovuta per l’attività di mediazione svolta.