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Legge di Bilancio 2018: Bonus fiscali.

Bonus terrazze e giardini: di cosa si tratta?

Siamo negli ultimi mesi dell’anno e uno degli argomenti più discussi è il contenuto della Legge di Bilancio. La Manovra per il 2018 è attesa al Senato entro il 20 ottobre; tra le novità in termini di detrazioni fiscali si parla di Bonus verde.
Di che cosa si tratta?

Sistemazione del giardino e bonus verde
Parliamo della detrazione dalle tasse di alcuni spese effettuate per curare il proprio spazio verde, che sia un giardino o un terrazzo. Una piccola boccata d’ossigeno per i consumatori, anche se d’altro canto è ancora dietro l’angolo il rischio di aumento dell’IVA al 25%.

Le aree destinate a parcheggio.

Le aree destinate a parcheggio.

Una delle principali novità apportate dalla riforma del condominio, all’elenco di cui al punto 2 dell’art. 1117 c.c. sulle parti comuni è l’inserimento esplicito delle “aree destinate a parcheggio”. 
Sebbene il generale principio ispiratore della norma è da sempre quello di considerare comuni tutti gli spazi e i locali utili per fornire servizi alla collettività dei condomini, tuttavia, l’aver previsto espressamente dette aree tra i beni comuni ha come conseguenza una tutela diretta della proprietà delle stesse, poiché in quanto comprese nell’elenco dell’art. 1117 c.c. non è necessario che il singolo condomino ne dimostri la comproprietà, essendo sufficiente al fine della presunzione della natura condominiale che tali beni abbiano l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, ovvero che siano strutturalmente collegati con le unità immobiliari di proprietà esclusiva in un rapporto di accessorietà. 

Leggi speciali e riforma.

Quella dei parcheggi è questione che interessa il legislatore da decenni, almeno a partire dalla seconda metà degli anni ’60, quando a seguito del rapido sviluppo della circolazione automobilistica e delle problematiche ad essa connesse, con la l. n. 765/1967 (c.d. “legge ponte”) si introdusse per la prima volta il principio della necessaria individuazione di aree destinate a parcheggio pubblico nella pianificazione urbanistica, con la previsione della destinazione obbligatoria di appositi spazi nei fabbricati di nuova costruzione in misura proporzionale alla cubatura totale dell’edificio a favore di tutti i condomini, non prevista nella precedente legge urbanistica (l. n. 1150/1942). 

Contratto preliminare: disciplina e aspetti critici.

La disciplina del contratto preliminare, gli aspetti critici, la discrasia contenutistica e la trasmissibilità dei vizi al contratto definitivo.
Il contratto preliminare è un contratto innominato, non essendo destinatario di una disciplina omogenea e sistematica.

Il contratto preliminare nel codice civile

Dello stesso si fa menzione all’articolo 2932 c.c., rubricato “Esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto”, nonché agli articoli 1351 e 2652 c.c., rispettivamente disciplinanti la forma del preliminare e la trascrizione della domanda relativa all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre.
Il contratto preliminare indubbiamente, il più intenso dei negozi preparatori (affiancandosi alla proposta irrevocabile, al contratto di opzione e al patto di prelazione), poiché consente di bloccare un certo affare, permettendo alle parti di valutare le sopravvenienze in vista della stipulazione del contratto definitivo.

Contratto preliminare: gli obblighi delle parti.

Prima di procedere con l’argomentazione, è opportuno rammentare che per mezzo del contratto preliminare le parti si obbligano alla stipulazione del successivo contratto definitivo, nonché all’esecuzione delle prestazioni che in esso hanno titolo.
Al riguardo, occorre osservare che sebbene soventemente non si ponga in risalto il momento esecutivo della prestazione finale, è indubbiamente questo l’aspetto maggiormente caratterizzante la figura contrattuale in discorso.
La stessa Corte di Cassazione ha rimarcato che il contratto preliminare non è un mero pactum de contrahendo, bensì un pactum de dando, rispetto al quale assume specifica rilevanza il momento attuativo delle prestazioni finali.