Nulle le bollette dell’acqua se il fornitore non dimostra il corretto funzionamento del contatore.

Il consumo addebitato in bolletta non ha alcun valore se l’utente decide di contestarlo.

Il consumo addebitato in bolletta non ha alcun valore se l’utente, in quanto consumatore, decide di contestarlo. Il riepilogo contenuto nella fattura non costituisce, infatti, prova di quanto dalla stessa indicato salvo che non venga precisato da chi sia stato formato e su quali dati si sia basato.

Così, ad esempio, la sostituzione del contatore dell’acqua e all’addebito di un consumo forfettario per il pregresso va considerata come prassi illegittima ed è tale da consentire l’annullamento della pretesa economica portata in fattura, in caso di contestazione dell’utente e mancata adeguata replica del fornitore.

Tanto è quanto disposto dal Tribunale di Agrigento con la Sentenza nr 845 del 18 maggio 2017.

Il fatto.

Caio ha impugnato avanti al Giudice di Pace di Agrigento una cosiddetta “bolletta”notificatogli dalla Società Girgenti Acqua, avente ad oggetto la richiesta di pagamento per il consumo addebitato alla relativa utenza, per un dato periodo temporale.

Il motivo principale di contestazione riguardava l’addebito in fattura di un consumo forfettario (triplicato rispetto le medie precedentemente registrate), avvenuto a seguito della sostituzione del proprio contatore dell’utenza.

Il giudice di primo grado ha qualificato il rapporto tra Caio e la Girgenti Acqua nello schema del contratto di somministrazione, rilevando come la fattura emessa dal fornitore rappresenti un atto unilaterale di natura contabile.

Il predetto decidente ha riconosciuto, in altri termini, che Caio – in quanto utente – era in grado di superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione, essendogli riconosciuto il diritto di contestazione e di controllo.

Il Giudice di Pace, in assenza di prove fornite dalla società somministrante il Servizio idrico Integrato (circa l’esatto funzionamento del gruppo di misura), ha accertato che, in ragione della fattura oggetto di contestazione, nulla era dovuto da parte del ricorrente.

La società Girgenti Acqua non ci sta ed ha impugnato la Sentenza avanti al giudice di secondo grado, il Tribunale di Agrigento.

La Sentenza.

Il giudice togato detta un chiaro approfondimento giuridico sul tema dei contratti di somministrazione e dei diritti dell’utenza rispetto ai soggetti fornitori.

L’arresto costituisce un precedente di spessore, da tenere in considerazione ogni qual volta si dibatte in tema di consumi idrici. Orbene: esaminiamolo nel dettaglio.

E’ stato, intanto, premesso che il Servizio Idrico Integrato – di cui si discorre – è pacificamene qualificato come un servizio di natura pubblica, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, e trova origine non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza (cfr, Corte Costituzionale n. 335 del 2008).

Il contratto di somministrazione, che è dunque il rapporto che fa da sfondo alla relazione intrattenuta dall’utente con l’ente gestore, impone il rispetto di precisi oneri probatori tra le parti.

Quando sussiste – come nel caso in specie – contestazione dell’utente sul consumo imputato dal misuratore applicato da parte dell’ente gestore del servizio è quest’ultimo, in quanto creditore procedente, a dover dimostrare in giudizio l’esatto funzionamento del contatore stesso, e, pertanto, la legittimità della relativa richiesta pecuniaria.

Il fornitore – in altri termini – deve dimostrare che il quantitativo di acqua è stato effettivamente immesso nell’impianto dell’utente, ovvero deve provare il corretto funzionamento del gruppo di misura e dell’affidabilità dei valori ivi registrati (sul punto, cfr, Cass. Civ. 2008, n. 18231 e Cass. Civ. 2004 n. 10313).

Orbene, a quanto parte, la Girgenti Acqua S.p.a. è stata carente proprio in questi in termini, non assolvendo il proprio onere probatorio in giudizio, circa l’effettiva funzionalità del contatore.

In quanto tale, il giudice di secondo grado ha confermato in toto la sentenza impugnata, condannando a rifondere all’ente gestore anche le spese di secondo grado sostenute da Caio.

Conclusione. 

Della sentenza in commento va valorizzato, infine, il punto relativo all’accostamento del Servizio Integrato Idrico a quello telefonico, ovvero il richiamo nel settore delle norme previste in tema di Codice al Consumo.

In conclusione, dunque, possiamo dire che una qualsiasi bolletta è sì idonea a dimostrare l’entità dei consumi della somministrazione, ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell’utente.

In tale ipotesi, il soggetto somministrante il servizio deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.

Fonte :www.condominioweb.com 

 

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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