L’usucapione della servitù apparente di passaggio.

L’usucapione della servitù apparente di passaggio

L’usucapione.

L’usucapione permette di acquistare un diritto se sussistono alcune condizioni (costitutive dell’usucapione), come, ad esempio, il possesso del bene e/o l’esercizio del diritto per un periodo di 20 anni. In mancanza di questi requisiti costituivi dell’usucapione, il meccanismo dell’usucapione non si attiva, diversa è l’ipotesi in cui sussistono i requisiti dell’usucapione, ma si vuole interrompere il meccanismo dell’usucapione.

L’usucapione è applicabile a quasi tutti i diritti reali (salvo la difficoltà di distinguere tra i diversi tipi di possesso), questo non esclude che il legislatore preveda delle norme speciali per l’usucapione di particolari diritti, come, ad esempio, le servitù.

L’usucapione delle servitù.
In aggiunta agli elementi tipici dell’usucapione (possesso, passaggio del termo ecc.) l’art.  1061 cc ammette l’usucapione delle servitù, ma limita l’usucapione solo alle servitù apparenti. Sono apparenti le servitù che hanno delle opere permanentemente destinate all’esercizio della servitù e le medesime opere sono visibili.

Sulla requisito della permanenza (intesa) come stabilità è relativamente chiaro, il requisito della visibilità, invece, va inteso, in senso oggettivo (e non in senso soggettivo) basta, cioè, che le opere destinate all’esercizio della servitù siano visibili da chiunque (anche se in concreto, il proprietario del fondo servente non ne abbia conoscenza.

L’usucapione della servitù di passaggio.
Se in teoria, quanto detto, non desta perplessità, quando dalla teoria astratta si passa alla situazione concreta (dovendo procedere all’applicazione di principi generali o astratti) possono sorgere notevoli difficoltà, basta pensare alla necessità di valutare se una strada e un varco in un muro sono elementi idonei per ritenere esistente una servitù apparente di passaggio, oppure, detto in altro modo, se anche in presenza di una strada  e di un varco in un muro per accedere alla strada, si è in presenza di passaggio precario e occasionale che non permette di ottenere l’acquisito per usucapione della servitù di passaggio per usucapione.

Opera realizza espressamente per consentire il passaggio.
Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione (art.1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività  compiuta in via precaria, bensì ¬ di preciso onere a carattere stabile.

Quanto detto potrebbe far ritenere che la mera esistenza di una strada sarebbe sufficiente per far ritenere esistente una servitù di passaggio e ritenere l’opera destinata a realizzare il passaggio asservendo il fond servente al fondo dominante.

In realtà per avere l’usucapione di una servitù apparente di passaggio non è  sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, cioè che permettono il passaggio, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere (cioè che siano stati realizzati) al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante.

In altri termini, oltre la mera esistenza dell’opera è necessario un “quid pluris”  che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù. E la mera apertura in una recinzione (o in un muro) non costituisce quel quid pluris che dimostra che l’opera (strada) è stata specificatamente realizzata ed è stata specificatamente destinata all’esercizio della servitù di passaggio che si pretende di acquistare per usucapione.

Passaggio costante e non sporadico o saltuario.
Non si ha possesso della servitù di passaggio utile ai fini dell’usucapione, in caso di attraversamenti sporadici o saltuari del fondo altrui allorquando la intermittenze o periodicità  degli stessi sia collegata a ricorrenti esigenze del fondo dominante.

Fonte: http://www.fanpage.it/

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: