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Sanzioni disciplinari a carico dell’agente immobiliare.

La legge prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico dell’agente immobiliare?

Se sì, quali sono tali sanzioni disciplinari?

Chi applica le sanzioni contro l’agente immobiliare?

Si può fare ricorso contro l’irrogazione delle sanzioni disciplinari?

Ricordiamo qui di seguito le principali norme disciplinanti la professione di mediatore, nell’ambito della quale è riconducibile l’attività dell’agente immobiliare:

  • legge n. 39/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante per l’accesso all’attività di agente immobiliare;
  • decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, contenente regolamento di attuazione della suddetta legge;
  • d.lgs n. 59/2010, che ha introdotto modifiche alle modalità di accesso alla professione di agente di affari in mediazione.

La proposta e l’accettazione del contratto.

Cosa sono la proposta e l’accettazione.

La proposta e l’accettazione sono delle dichiarazioni di volontà unilaterali recettizie che portano alla formazione del contratto, contribuendo alla realizzazione dell’accordo con il quale le parti costituiscono, modificano o estinguono dei rapporti giuridici patrimoniali.

Secondo alcuni interpreti si tratta di atti negoziali, secondo altri di atti prenegoziali.

Proposta e accettazione nella conclusione del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell’articolo 1326 del codice civile, il contratto deve ritenersi concluso quando la parte che ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra.

Va tuttavia precisato che la proposta e l’accettazione sono sufficienti alla conclusione del contratto solo in caso di contratto consensuale. Per il contratto reale, invece, è necessaria anche la dazione del bene.

In ogni caso la proposta e l’accettazione si intendono conosciute quando giungono all’indirizzo del destinatario, a meno che questi non provi di essere stato nell’impossibilità di averne notizia senza sua colpa.

Interessi legali 2018: triplicati rispetto al 2017.

percentuale interessi su dadi

Dal 1° gennaio 2018 gli interessi legali triplicheranno: è questa la novità contenuta nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre e qui sotto allegato.

Infatti, il tasso per l’anno a venire è stato fissato allo 0,3% contro lo 0,1% del 2017.

Gli Interessi Legali.

Si ricorda che gli interessi legali sono quelli che vengono applicati tra le parti salvo diversa convenzione e che sono calcolati sulla base del tasso determinato non oltre il 15 dicembre di ogni anno per l’anno successivo. Se a tale data nulla è detto al riguardo, si continua ad applicare il saggio vigente anche per il proseguo.