Daily Archives: 19 Gennaio 2018

Eredità: il diritto ai beni in natura.

L’art. 718 c.c. sancisce il diritto di ciascun coerede ad ottenere in natura la sua parte di beni mobili e immobili ereditari, salvo quanto previsto dalle successive disposizioni codicistiche.

Detta norma esprime il principio fondamentale secondo cui, di regola, il coerede ha diritto a porzioni materiali della cosa comune, analogamente a quanto previsto, in generale, dall’art. 1114 c.c. per il condividente in ipotesi di scioglimento della comunione ordinaria.

Dal combinato disposto degli artt. 718 e 727 c.c. si ricava come il diritto di ciascun coerede non implichi il conseguimento di una porzione di ciascun bene, bensì di una porzione composita formata da beni mobili, immobili e crediti, proporzionale per qualità e quantità alle rispettive quote ereditarie.

In altre parole, alla divisione in natura non si procede mediante il frazionamento per quote di ogni singolo cespite, ma in base alla proporzionale suddivisione dell’intero asse ereditario secondo un criterio di omogeneità qualitativa delle quote, di modo che ognuno degli eredi si veda attribuiti tanti mobili, immobili e crediti quanti ne possa vantare in rapporto alla propria quota. All’eventuale ineguaglianza delle quote così costituite, pone rimedio l’art. 728 c.c. prevedendo la possibilità di un conguaglio in denaro a finalità perequativa.