Canoni concordati, attestazione obbligatoria.

Attestazione obbligatoria per poter fruire delle agevolazioni fiscali nei contratti a canone concordato.

Il «bollino» potrà essere rilasciato indifferentemente sia da un’associazione dei proprietari sia da un’associazione degli inquilini, purché la sigla sia firmataria dell’accordo locale. E questo l’orientamento espresso dalla Direzione generale per la conduzione abitativa del ministero delle infrastrutture e dei trasporti in una nota del 6 febbraio scorso.

La risposta è stata fornita a seguito di un quesito posto da Confabitare (analoghi rilievi erano stati evidenziati dall’Uppi al Mineconomia). L’associazione di proprietà istante chiedeva chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato disciplinati dall’articolo 2, comma 3 della legge numero 431 del 1998.

Dopo due decenni, infatti, la normativa ha subito lo scorso anno un restyling con l’emanazione del decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, che ha fissato i criteri generali per la definizione degli accordi locali per la determinazione dei canoni. Il dm ha stabilito che associazioni e sigle sindacali possono attestare la rispondenza del contratto di locazione ai contenuti della convenzione. (continua)

Fonte: ItaliaOggi

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

10 Responses to Canoni concordati, attestazione obbligatoria.

  1. luca ha detto:

    buonasera
    l’obbligo di attestazione da parte di una delle associazioni di categoria vale solo per i nuovi contratti o vale anche per quelli già in essere alla data di rilascio della normativa ?
    grazie
    lb

  2. viviana ha detto:

    Buongiorno, sono proprietaria e devo stipulare un contratto a canone agevolato fra poco.Ho alcune domande da sottoporle 1) Posso richiedere l’attestazione anche dopo la stipula e la presentazione del contratto presso l’agenzia delle entrate? 2) Ho chiesto a tutte le associazioni firmatarie dell’accordo e tutte mi hanno detto che servono le attestazioni di entrambe le associazioni sia di una di quelle dei proprietari che una di quelle degli inquilini, che pretendono per fare tale servizio che entrambi (inquilino e proprietario) facciano la tessera all’associazione di riferimento oltre che ad un compenso extra. Lo possono fare? (alcune per fare tale servizio pretendono di fare loro il contratto alzando ovviamente il loro compenso) Visto che nessuna associazione manderà a controllare la veridicità di quanto dichiarato specialmente per determinare le sub-fasce, mi domando a cosa serva l’attestazione e mi domando come posso obbligare l’affittuario a rivolgersi, pagando, all’associazione di sua competenza.

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregia Viviana, come per gli accordi precedenti anche i nuovi accordi locali sulle locazioni, prevedono che il canone di affitto debba essere fissato entro una certa soglia minima e massima.

      Le parti, locatore e locatario, al fine di stabilire il canone effettivo, possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni.

      Per le parti che non ricorrono all’assistenza, i contratti devono essere sottoposti all’attestazione di conformità da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo, secondo la procedura ad hoc fissata con lo stesso accordo, verosimilmente, quindi può essere richiesto anche il pagamento per l’attività prestata.

      Ciò significa che, sulla base del nuovo Dm e gli accordi locali, chi non vuole farsi assistere nella stipula del contratto o nella misura del canone di locazione dalle organizzazioni, deve comunque richiedere, anche a pagamento, il rilascio dell’attestazione di conformità del contratto di locazione e del canone da parte di una delle organizzazioni inquilini o locatori,da presentare all’Ufficio delle Entrate in concomitanza con il deposito del contratto.
      Cordiali saluti.

  3. paola poli ha detto:

    ……………..Le associazioni e i sindacati di categoria potranno e dovranno attestare, a richiesta delle parti interessate alla stipula del contratto di locazione (che mantengono la facoltà, e non hanno quindi l’obbligo, di chiedere l’attestazione), la rispondenza del contratto di locazione rispetto agli accordi sottoscritti in sede locale……….
    Quindi se non vi è nessun obbligo in capo alle parti cosa cambia dopo l’entrata in vigore del DM 2017 in tema di locazioni? Grazie

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregia Paola,
      L’Attestazione accerta i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali.
      Sulla questione è stato recentemente interpellato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale, con la risposta n. 1380 del 6 febbraio 2018, interrogato sull’applicabilità delle agevolazioni fiscali a tali contratti, ha affermato che, in assenza di assistenza alla stipula del contratto stesso, risulta obbligatoria l’attestazione di conformità alle norme ed ai parametri contenuti nel patto territoriale. Tale documento, secondo il ministero, attesta la sussistenza di tutti gli elementi utili per accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali.

      L’attestazione può essere rilasciata indifferentemente dall’associazione dei proprietari oppure da quella degli inquilini purché si tratti in ogni caso di soggetto firmatario dell’accordo locale.
      La precisazione ministeriale deve essere tuttavia letta nel senso che, ove l’accordo preveda l’autocertificazione da parte delle parti (come per il Comune di Torino) non sarà necessaria alcuna ulteriore dichiarazione in quanto tale procedura è espressamente prevista nell’accordo stesso. Viceversa, il contratto dovrà contenere l’attestazione di conformità rilasciata da almeno una associazione.
      A questo punto si pongono due problemi.

      Il primo riguarda i contratti sottoscritti nei Comuni i cui accordi territoriali non sono stati adeguati al DM 16 gennaio 2017 (per una verifica degli accordi si può ricorrere al sito http://www.sunia.it/accordi-territoriali/). In tale situazione, si ritiene che, essendo ancora in vigore il precedente accordo redatto ai sensi del DM 30 dicembre 2002, l’assistenza delle organizzazioni sindacali alla stipula del contratto sia solamente eventuale e, in sua assenza, non occorra alcuna attestazione di conformità.
      Il secondo riguarda l’attestazione “postuma” dei requisiti, ovvero successiva alla sottoscrizione del contratto stesso, per la quale, invece, sarà la giurisprudenza a stabilirne la validità.
      Cordiali saluti.

  4. Giuseppe calabrese ha detto:

    Buongiorno, sono di Palermo e ho stipulato a febbraio dell’anno scorso alcuni contratti in canone concordato senza assistenza delle organizzazioni ne ho richiesto l’attestato di conformità. Da notare che a Palermo non esiste ancora ad oggi obbligo in quanto ancora l’accordo locale non si è adeguato al nuovo decreto ministeriale del 2017.alla luce della nuova circolare mi chiedevo un attestazione postuma se potesse avere una qualche valenza, cioè in un eventuale controllo dell’agenzia posso esibirlo o non ha valore alcuno?
    Grazie mille

    • Massimo Montanari ha detto:

      Buongiorno, se non esiste un nuovo accordo locale adeguato, non occorre avere il visto di conformità.
      Cordiali saluti.

  5. Francesco ha detto:

    buonasera in sede di registrazione tramite rli web di un contratto a canone concordato non ho allegato l’asseverazione (per distrazione mia) che però ho già in mio possesso. mi consiglia di fare la risoluzione del contratto e reinserirlo ex novo allegando l’attestazione di rispondenza oppure attendere in sede di dichiarazione dei redditi e allegare copia della suddetta attestazione?

    • Massimo Montanari ha detto:

      Buonasera,
      Le consiglio di fare la risoluzione ed inserirlo ex novo, perchè rischia che l’agenzia delle Entrate le tolga tutti i benefici a cui ha diritto perchè non ha allegato l’asseverazione, obbligatoria per legge.

      Cordiali saluti.

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