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Immobile concesso in comodato. Non si può sempre esigere la restituzione immediata.

Le restituzione di un immobile, dato in comodato d’uso, non può essere sempre immediata salvo la sopravvenienza di un urgente bisogno.

I fatti. La proprietaria di un immobile sito a Cecina concedeva, nel 2008, lo stesso in comodato al proprio figlio ed alla di lui compagna per sistemazione provvisoria data dalla nascita di un figlio, onde consentire alla coppia di trovare , in breve tempo, una diversa collocazione.

Si pattuiva, nell’ambito del comodato, che una stanza dell’immobile sarebbe, comunque, rimasta a disposizione della proprietaria la quale poteva usufruirne in qualsiasi momento, senza necessità di preavvisare i comodatari, avendo la stessa bisogno di aria marina per la cura di patologie.

Nel 2011 la proprietaria dell’immobile proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Livorno evocando in causa il di lei figlio e la propria compagna chiedendo l’immediata restituzione dell’immobile concesso in comodato, nonché il risarcimento del danno, in quanto i convenuti, contravvenendo agli accordi pattuiti, non avevano consentito alla proprietaria di utilizzare una stanza dell’immobile ma, anzi, gliene avevano impedito l’accesso.

Contestualmente la proprietaria chiedeva la restituzione di somme dalla stessa anticipate per i consumi idrici effettuati dai convenuti. Si costituiva in giudizio la comodataria (compagna del figlio della ricorrente) contestando gli assunti di quest’ultima e rilevando l’inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina del recesso immediato, ai sensi dell’art. 1810 cod. civ., in quanto l’immobile era stato concesso in comodato per esigenze familiari e soggetto, pertanto, ad un termine implicito determinato dall’uso del bene.