Detrazione canone locazione studenti universitari.

Nel caso di contratti di locazione stipulati da studenti universitari, entro quale misura è possibile detrarre in canone pagato?

La domanda, evidentemente, presuppone che esista la possibilità di detrarre i canoni.

Qui di seguito, quindi, ci soffermeremo sui seguenti aspetti utili ad approfondire la vicenda e quindi rispondere al quesito. Questi i punti focali:

  • che cos’è un contratto di locazione per studenti universitari?
  • quali sono le principali norme che lo disciplinano?
  • come operano le detrazioni fiscali rispetto a questi contratto?

Locazione per studenti universitari.

La legge n. 431 del 1998 nel disciplinare la locazione di immobili ad uso abitativo ha previsto un’apposita normativa per i contratti di locazioni finalizzati a dare alloggio a studenti universitari fuori sede.

La legge e la normativa attuativa (d.m. 16 gennaio 2017 e prima d.m. 30 dicembre 2002) stabiliscono le caratteristiche principali di questo contratto.

Luogo di ubicazione degli immobili: i comuni sedi di università corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore, nonché quelli limitrofi.

Durata dei contratti: i contratti di locazione per studenti universitari possono avere una durata minima di sei mesi e massima di tre anni e sono rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima.

Canone di locazione: si tratta di un canone così detto concordato, ovvero che le parti possono contrattare nell’ambito di apposito accordi locali tra associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Funziona così: le associazioni individuano in base al d.m. 16 gennaio 2017 dei range entro i quali i canoni possono variare (range che tengono conto di determinate caratteristiche dell’immobile, cfr. art. 1, quarto comma, d.m. 16 gennaio 2017) e in quest’ambito le parti determinano la misura del canone di locazione.

Forma del contratto: ai sensi dell’art. 1 della legge n. 431/98 e dell’art. 3, quarto comma, del più volte richiamato decreto ministeriale, i contratti di locazione per studenti universitari devono essere stipulati in forma scritta ed esclusivamente utilizzando il tipo di contratto allegato al citato decreto.

Per la stipula dei contratti di locazione, su loro richiesta, le parti possono essere assistite dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

Contratti per studenti e detrazioni fiscali.

Per i corrispettivi versati a titolo di canone di locazione, generalmente, la legge prevede la possibilità di fruire di detrazioni fiscali; non fanno eccezione le locazioni per studenti universitari.

La detrazione è una misura di vantaggio per il contribuente che gli consente di sottrarre dall’imposta lorda una somma di denaro stabilita dalla legge.

Nel caso che ci riguarda il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 16 del d.p.r. n. 917 del 1986.

Il secondo comma del succitato articolo specifica che:

«Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) € 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) € 247,90, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»

Questa è la norma afferente abenefici fiscali in favore degli studenti universitari, ovvero dei loro parenti che pagano il canone in loro vece, nell’ambito dei contratti di locazione stipulati tra privati.

Esiste un beneficio di natura fiscale anche per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative (art. 15, primo comma, lett. i- sexies) e lett. i-sexies.01) d.pr. n. 917/86).

In tal caso, a mente di tale disposizione, il conduttore (lo studente) ovvero il familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR (Circolare n. 7/E Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2018), ha diritto alla detrazione del 19% del canone versato, purché:

  • presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa;
  • oggetto del contratto di locazione devono essere unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.

La lettera i-sexies.01 dell’art. 15 d.p.r. n. 917/1986 specifica che «limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate».

In ogni caso per quest’ultimo tipo di contratti esiste un tetto massimo della somma detraibile che non può essere superiore ad un importo di 2.633 euro.

Fonte: Condominioweb.it

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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