Compravendite, le quotazioni Omi sono insufficienti per la rettifica.

La rettifica del valore di un immobile, ai fini dell’imposta di registro, non può essere fondata soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell‘atto di compravendita e il valore del bene quale risulta dalle quotazioni O.M.I. e F.I.M.A.A., ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

È quanto emerge dall’Ordinanza n. 11434/2018 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, che respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

I Massimi giudici hanno confermato la sentenza della CTR della Lombardia che, in linea con la decisione di prime cure, ha dichiarato illegittimo un avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente all’atto di vendita di un immobile utilizzato come magazzino e di alcuni appezzamenti di terreno.

L’Agenzia delle Entrate, basandosi sulle valutazioni dell’O.M.I. e della F.I.M.A.A., ha rettificato il valore
dichiarato dalle parti, accertando una maggiore imposta dovuta.
Ebbene, il giudizio svoltosi dinanzi alla Suprema Corte, su iniziativa della difesa erariale, si è chiuso con
un verdetto definitivamente favorevole ai contribuenti.

La CTR meneghina ha rigettato l’appello dell’Ufficio perché ha ritenuto la rettifica affetta da vizio di
motivazione, in quanto fondata su elementi generici, riferiti a listini dei valori dell’O.M.I. e della F.I.M.A.A., senza effettuare alcun sopralluogo.

Gli Ermellini premettono che, secondo l’indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, le quotazioni  O.M.I., risultanti dal sito Web dell’Agenzia delle Entrate – ove sono gratuitamente e liberamente consultabili – non costituiscono fonte tipica di prova, ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, sono idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima” (Cass. n. 25707/2015).

Il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori O.M.I., per aree edificabili nel medesimo Comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione (Cass. n. 18651 del 2016).

Gli Ermellini evidenziano pure che il giudice di merito può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, “purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

A giudizio della Suprema Corte, in definitiva, «la sentenza della CTR non merita censura, avendo il giudice di appello correttamente applicato le disposizioni legislative che si assumono violate”. Appare, invece, che la parte ricorrente, sotto le spoglie della violazione di legge, intenda chiedere alla Corte l’espressione di un giudizio sostitutivo, che rinnovi il potere di governo del materiale probatorio, riservato al giudice del merito e perciò inammissibilmente stimolato.

Il giudicante non ha fatto mostra di ignorare gli elementi che la parte ricorrente ha addotto come base per il raggiungimento del convincimento giudiziale ma, dando maggiore rilevanza ad altri contrastanti elementi di convincimento offerti dai contribuenti, ne ha ridotto la significatività ai fini della soluzione della lite, senza che ciò possa costituire ragione di violazione delle norme dalla ricorrente vagamente invocate».

Ne è conseguito il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia fiscale, con annessa condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (che la S.C. ha liquidato in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge).

Fonte:Fiscalfocus.it

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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