È nulla l’ipoteca senza preavviso al contribuente.

È nulla l’ipoteca immobiliare iscritta dall’ufficio della riscossione senza prima avvisare il contribuente. Il debitore deve essere sempre messo al corrente dell’intenzione di procedere all’iscrizione ipotecaria e allo stesso tempo fornito di un termine di 30 giorni per poter presentare le proprie osservazioni o per effettuare il pagamento.

A ribadire il principio è la Ctr Toscana, che con la sentenza n. 1270/2/18, depositata il 2 luglio scorso, ha accolto le ragioni di una contribuente raggiunta da un’ipoteca sulla propria abitazione. Il verdetto è arrivato dopo che la Cassazione, con l’ordinanza n. 18349/16, aveva annullato con rinvio la precedente pronuncia d’appello.

Il caso vedeva coinvolta una donna che, a margine dell’atto di matrimonio, nel 1997 aveva costituito un fondo patrimoniale insieme al marito, nel quale era stato conferito tra l’altro l’immobile adibito a prima casa. La contribuente, per anni socio illimitatamente responsabile di una società di persone, era stata poi raggiunta da cartelle di pagamento per oltre 730 mila euro, che avevano portato l’allora Equitalia (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) a ipotecare l’immobile.

Da qui il contenzioso. Tra i motivi di ricorso c’era anche la contestazione dell’omessa preventiva notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere, già affermato dalle sezioni unite della suprema corte con la sentenza n. 19667/2014.

Secondo i magistrati del nuovo giudizio di appello, quando si tratta di riscuotere le imposte, l’amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’articolo 77 del dpr n. 602/1973, art. 77 «deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento».

Al contrario, l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta «la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea», chiosa la Ctr fiorentina. Sulla base di tale principio di diritto l’appello viene accolto e l’iscrizione ipotecaria dichiarata illegittima.

Fonte: ItaliaOggi

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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