Simulazione atto di donazione, l’imposta di registro è dovuta.

Con l’ordinanza 21312/2018, la Cassazione ha affermato che l’atto simulato produce effetti nei confronti di terzi, anche se interviene atto di risoluzione, che svolge effetto solo nei rapporti tra le parti.

La donazione di un immobile – prima del decorso del termine di 5 anni dall’acquisto e trascorso il termine di 12 mesi per il riacquisto di un’abitazione – fa venire meno le agevolazioni prima casa, a nulla rilevando la simulazione dell’atto di donazione e la successiva dichiarazione sottoscritta dalle parti con efficacia risolutoria e retroattiva.

L’ordinanza 21312/2018 della Cassazione ha così respinto il ricorso di un contribuente avverso la sentenza n. 127/45/11 della Ctr Lombardia, in riforma di quella dei giudici di prime cure.

Ma vediamo la vicenda.

Il contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’ufficio gli aveva richiesto il pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastali nella misura ordinaria, a seguito della revoca delle agevolazioni concesse sull’acquisto di un immobile nel 2004, donato poi nel 2006 alla madre, sostenendo che fosse illegittimo, avendone provato la simulazione nonché la risoluzione operata con altra scrittura in pari data.

I giudici di appello avevano rilevato che l’atto di donazione simulato non poteva non avere effetto nei confronti dell’erario. Contro tale decisione, il contribuente aveva eccepito – oltre alla questione della sottoscrizione dell’atto di appello da parte di un soggetto che non rivestiva la qualifica di Direttore provinciale della Direzione appellante – che la Ctr non avesse tenuto nel debito conto che la simulazione assoluta e la risoluzione per mutuo dissenso hanno determinato l’eliminazione dell’atto di liberalità posto a base della revoca delle agevolazioni prima casa e che il ricorrente non ha mai inteso spendere fiscalmente l’atto di donazione.

I giudici di legittimità hanno però ritenuto infondati i motivi del ricorso, osservando – per quanto riguarda il primo – che la sottoscrizione dell’appello dell’Ufficio da parte del preposto al reparto competente è validamente apposta, anche senza l’esibizione della delega, salvo che non sia dimostrata “la non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza”.

In merito invece agli effetti del negozio simulato, l’atto è ritenuto opponibile all’Erario, poiché terzo rispetto alla simulazione e neanche può validamente sostenersi che la sua risoluzione abbia effetto rispetto ai terzi “in quanto l’effetto risolutorio attiene unicamente ai rapporti tra le parti e non già ai terzi, come si desume dall’articolo 1373 c.c.”.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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