Monthly Archives: Settembre 2018

Via la veranda sul terrazzo che rovina l’aspetto architettonico dell’edificio.

Va rimossa la veranda sul terrazzo realizzata dalla condomina che induca in chi guardi una chiara sensazione di disarmonia, anche se la fisionomia dell’edificio risulti già lesa da precedenti modifiche, salvo che lo stabile non si presenti già in uno stato di tale degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento.

Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22156, depositata il 12 settembre 2018, che torna ad affrontare il delicato tema delle sopraelevazioni e della tutela dell’aspetto architettonico.

Il fatto. Il Condominio chiedeva ed otteneva dal giudice ordinanza di demolizione di una veranda costruita da una condomina sul suo terrazzo, in quanto ritenuta «soprelevazione in evidente distonia con i ritmi architettonici del fabbricato» e, quindi, lesiva dell’aspetto architettonico dell’edificio condominiale, in violazione degli artt. 1120 (Innovazioni) e 1127 c.c. (Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio).

La residenza di «fatto» non esonera dall’Imu.

Paga l’Imu l’immobile di proprietà in cui il contribuente, pur avendo stabilito la propria dimora abituale, non vi risiede anagraficamente assieme al proprio nucleo familiare. Questo perché, in base alla normativa Imu, solo se il contribuente congiuntamente dimora abitualmente e risiede anagraficamente con i propri familiari nell’immobile che dichiara di utilizzare come abitazione principale, può ritenersi esonerato dal pagamento dell’imposta.

Così la sentenza 76/2/2018 della Ctp Sondrio.

Secondo i giudici di primo grado, infatti, è errata la tesi del contribuente secondo cui l’esenzione Imu spetta dato che ciò che occorre per qualificare l’immobile come abitazione principale è la residenza «di fatto» e non quella anagrafica.

Invece, l’esenzione Imu scatta nell’ipotesi in cui: .è titolare di diritto reale sul bene; . vi dimora abitualmente; . vi risiede anagraficamente unitamente con il proprio nucleo familiare.

Imu, decadenza dall’acconto.

Il termine di decadenza di 5 anni per richiedere il rimborso di Ici, Imu e Tasi decorre dal versamento dell’acconto di giugno e non dal saldo che va pagato a dicembre.

La rata di giugno non è da considerare un pagamento provvisorio, in attesa di definire l’obbligazione con il versamento a saldo. Il termine per la restituzione decorre sempre dall’eseguito pagamento.

Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Venezia, quarta sezione, con la sentenza 826 del 11 luglio 2018. I giudici d’appello hanno ritenuto infondata la tesi del contribuente, secondo cui l’obbligazione tributaria si esaurirebbe con il solo pagamento del saldo, e sarebbe quella la data di decorrenza del termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto. (continua)

Fonte:ItaliaOggi