Pignoramento: il termine per la dichiarazione del debitore è indispensabile.

Se l’ufficiale giudiziario non indica il termine entro cui il debitore deve indicare ulteriori beni o crediti pignorabili non può scattare il reato di cui all’art. 388 c.p..

Chi non dà alcun seguito alla richiesta dell’ufficiale giudiziario che, in sede di pignoramento, fa l’invito a indicare le cose e i crediti pignorabili, può essere chiamato a rispondere penalmente del reato di cui all’articolo 388, commi 5 e 6, del codice penale.

Il debitore può però salvarsi dalla condanna se vi è una carenza nel verbale di pignoramento, ovverosia se tale atto non contiene alcuna indicazione del termine entro il quale il debitore, ai sensi dell’articolo 492 del codice di procedura civile, deve effettuare la predetta dichiarazione.

Il termine è necessario.

Per la Corte di cassazione, come ribadito nella sentenza numero 42914/2018, il destinatario del pignoramento, deve essere informato dall’ufficiale giudiziario del significato e delle conseguenze dell’invito e dei termini entro cui adempiervi. È infatti indispensabile leggere l’articolo 492 del codice di procedura civile e l’articolo 388 del codice penale in stretta correlazione.

Di conseguenza, l’assenza di riferimenti al termine entro il quale provvedere alla dichiarazione è, per la Corte, una “omissione affatto irrilevante ai fini della sussistenza del reato che espressamente rimanda alla indicazione del termine e la cui carenza svuota il senso stesso della doverosità dell’avvertimento in questione”.

La dichiarazione del debitore.

Ricordiamo che la dichiarazione alla quale ci si riferisce, prevista dall’articolo 492 c.p.c., è quella che il debitore può essere chiamato a fare dall’ufficiale giudiziario quando i beni assoggettati a pignoramento, sono insufficienti a soddisfare il creditore procedente o quando per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione.

La dichiarazione deve in particolare avere a oggetto l’eventuale sussistenza di beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano o le generalità dei terzi debitori.

Fonte:StudioCataldi

 

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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