Pompieri in condominio: chi paga?

vigili del fuoco durante un intervento

Quando va pagato l’intervento dei pompieri in condominio? E a chi spetta pagare?

Dipende dal tipo di intervento e naturalmente se questo è richiesto dal singolo per un problema relativo alla sua proprietà esclusiva o a una parte comune del  condominio.

Detto questo, vediamo quando i servizi forniti dai vigili del fuoco sono a pagamento e quando invece sono gratuiti:

Pompieri: a pagamento solo gli interventi non urgenti.

Nel momento in cui si chiamano i pompieri è necessario sapere che, come previsto dall’art. 25 del dlgs. n. 139/2006 “I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l’ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l’ente che richiede l’intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell’interno. Alla determinazione e all’aggiornamento delle tariffe si provvede con il decreto di cui all’articolo 23, comma 2.”

Insomma solo nel caso in cui i pompieri vengono chiamati perché ci si trova in una situazione di imminente pericolo di danno alle persone e alle cose l’intervento è gratuito. Negli altri casi invece è previsto un tariffario stabilito dal Ministero dell’Interno con decreto.

Questo perché, come previsto dal successivo art. 27 del medesimo decreto, gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dai pompieri sono destinati ad incrementare il fondo unico di amministrazione relativo al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le tariffe per le prestazioni a pagamento.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25 del dlgs. n. 139/2006, il Ministero degli Interni il 2 marzo 2012 ha quindi emanato un decreto contenente le tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sotto allegato). Tra questi figurano:

  • i servizi di prevenzione incendi, la vigilanza e i servizi tecnici di soccorso e i servizi resi dalla Direzione centrale per la prevenzione e la Sicurezza tecnica;
  • l’impiego di automezzi e natanti per i servizi tecnici a pagamento, esclusi quelli contemplati dalla tabella 1;
  • le prove per conto terzi eseguite nei laboratori della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
  • l’impiego di automezzi antincendio aeroportuali.

Fonte:StudioCataldi

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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