L’Esperto risponde: “Comodato e possesso di altri immobili”

Domanda: In merito al tema dell’agevolazione per gli immobili dati in comodato tra genitori e figli (o viceversa), mi sembra che i vincoli sono ancora più stretti di quelli da voi indicati. Ad esempio anche l’ulteriore possesso di un terreno o di un ufficio fa perdere il diritto all’agevolazione dello sconto del 50% della base imponibile. Lettera firmata.

Risposta:
Si conferma quanto già detto. Il ministero dell’Economia con la risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016 ha chiarito che la norma si «colloca nel regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione».

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

6 Responses to L’Esperto risponde: “Comodato e possesso di altri immobili”

  1. nava daniela ha detto:

    io e mio marito entrambi invalidi io invalida civile al 37% e mio marito invalido x inail a 26%x malattia professionale abbiamo messo in vendita il nostro appartamento , x andare a stare in casa di mia figlia sposata con due figli ,mia figlia ha una casa composta su 2 piani al 2 piano cè il suo appartamento al primo c è una taverna con bagno e un locale che vorremmo adibire a camera lei vorrebbe dare a noi questi locali in comodato d’uso , chiedo, è possibile abitare lì senza essere nello stesso stato di famiglia ? se si dobbiamo fare qualche richiesta o va bene un accordo scritto da noi ?
    grazie Nava Daniela

    • Massimo Montanari ha detto:

      Buongiorno,
      Premesso che la figlia è un parente di primo grado, in un’abitazione condivisa con persone con cui esistono vincoli di parentela (che è uno dei vincoli considerati nell’art. 4 del D.P.R. n. 223/89) comporta necessariamente la formazione di un’unica famiglia anagrafica. Pertanto tutte le persone di quella famiglia anagrafica risultano nel medesimo stato di famiglia anagrafica. E tutte le persone di quella famiglia anagrafica fanno parte del nucleo familiare da considerare ai fini ISE/ISEE.
      Per quel che riguarda invece il contratto di comodato d’uso gratuito, il contratto può essere sottoscritto in forma verbale o scritta, ma in caso di immobili il contratto deve essere registrato in forma scritta. La registrazione si effettua presso un qualsiasi sportello dell’Agenzia delle Entrate, non necessariamente, presso l’ufficio competente del proprio domicilio fiscale.
      Cordiali saluti.

  2. Precauzione ha detto:

    Buonasera. Sono un’affittuaria di una stanza in un appartamento che condivido con altre 2 ragazze nella città di XXXXXX. Ciascuna di noi inquilina ha la propria stanza.
    Pure avendola, non usiano le TV e abbiamo chiesto più volte al prioritario di inviare all’Enel una dichiarazione di non possesso tv in quanto né io nè le altre coinquilie vediamo la TV, né usiamo PC come T, e quindi non vogliamo pagare più il canone TV. La casa in cui viviamo è prima residenza per il proprietario. Quando abbiamo comunicato al prioritario che non vogliamo più il canone tv, chiedendogli anche di portare via le TV,il proprietario ha risposto dicendo che per legge dobbiamo pagare il canone anche se non abbiamo TV ma abbiamo pc. In realtà, non è così perché noi non usiamo il PC come TV. Ma la cosa più strana è che in un altro messaggio ricevuto dal propietario ripeta quando segue “Il contratto di energia elettrica è intestato a me (il proprietario) come residente. Per eliminare il canone televisivo devo comunicare all’Enel la mia residenza che ho nella città di YYYY, dove effettivamente risiedo, mentre sul contratto risulta residenza attuale è in via xxxx della città di XXXXX. Il risultato sarebbe, nel caso in cui non intestate a voi inquiline le bollete, il doppio circa del costo attuale. Cosa facciamo?”
    In sostanza mi sento leggermente minacciata. Il prioritario ci sta dicendo che o paghiamo il canone pur non usando la TV (ma in realtà lo stiamo pagando per lui, infatti sicuramente nella sua residenza effettiva di YYYY il proprietario lo starà pagando) oppure noi inquiline dobbiamo intestarci le utenze o ancora le utenze restano intestata al prodursi ma quest’ultimo trasformerà XXXXX da prima a seconda residenza con un evidebte raddopppio delle spese.
    Ricirdi che prima della stipula del contratto chiesi se la casa fosse prima o seconda residenza e mi fu confermato prima residenza, altrimenti io non avrei sospesi il contratto. Inoltre, nel cintratto c’è scritto che le utenze ammontano a circa 85 euro bimestrali e quindi ci fa capire che le utenze non devono essere intestata a noi inquiline e che ha già fatto un calcolo provvisorio.

    Il proprietseio può cambiare residenza da prima a seconda casa addebitando i spese e raddoppio del pagamento bimestrale? Sia l’intestazione delle utenze al proprietario, sia il fatto che avessi chiesto se la casa fosse prova o n seconda residenza (ma non ho come dimostrare che gliel’ho chiesto) non si possono considera elementi del contatto per noi inquiline, fondamentali, senza le quali non avremo sottiscritto il contratto? Grazie mille per la disgusta, Francesco

  3. antonio ha detto:

    Chiarimento alla mia del 2.6.2020 e vostra risposta del 11.6.2020.
    Al terzo rinnovo automatico con scadenza 03.06.2019, il comune, parte conduttrice,in data 04.05.2018,tredici mesi prima della scadenza del 03.06.2019,mi comunica il recesso anticipato e non la disdetta di rinnovo e precisamente con la seguente dicitura : “IL RECESSO DEL CONTRATTO AVVERRA’NEI SEI MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DI NOTIFICA DELLA PRESENTE (04.05.2018)”. Contesto questa notifica comunicando che, per questo contratto, non è previsto il recesso anticipato. A tutt’ora, pur pagando il canone, il comune detiene l’immobile e non ha inviato disdetta dodici mesi prima della scadenza del 03.06.2019 come per legge. Domanda: la notifica del recesso anticipato nei sei mesi successivi,inviatami tredici mesi prima della scadenza,si potrebbe considerare come disdetta o quest’ultima, comunque, andava fatta. Si potrebbe, pertanto,ritenere valido il quarto rinnovo automatico di sei anni e cioè dal 03.06.2019 al 03.06.2025.
    Grazie e sono fiducioso nella sua risposta.

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