Monthly Archives: Marzo 2019

Accatastamento stabilimenti balneari: ancora molti dubbi.

Le strutture precarie e removibili, anche se non previste dalla circolare AdE, vengono comunque obbligate all’iscrizione presso i registri catastali a gran danno dei concessionari.

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Risulta oramai noto che in seguito a circolare n. 138/2016, emessa dall’Agenzia delle Entrate, sia stato predisposto l’obbligo di iscrizione al catasto di determinati stabilimenti balneari insistenti su area demaniale.

Tuttavia, nello specifico, il documento in questione considera nella propria rappresentazione cartografica esclusivamente tre tipologie di strutture, ovvero:
• costruzioni di tipo A (muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto)
• costruzioni di tipo B (muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato)
• costruzioni di tipo C (strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o affogate con calce strutto al basamento) (continua)
Fonte:StudioCataldi

Ammissibile la servitù di parcheggio.

auto parcheggiate nel cortile di un condominio
Deve ritenersi ammissibile la configurabilità di una c.d. servitù di parcheggio, strutturata secondo lo schema previsto dall’art. 1027 del codice civile.. Spetta al giudice di merito accertare la ricorrenza delle condizioni prescritte dalla norma e la sussistenza di un’utilitas di carattere reale costituita a diretto vantaggio del fondo dominante.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 7561/2019.

Il caso.

La vicenda ha visto una società contestare a un’altra l’illegittima occupazione di quattro posti auto in uno spazio scoperto suddiviso in 27 posti. La convenuta, invece, aveva eccepito l’acquisto del diritto di parcheggio in base a una convenzione stipulata nel 1979 con l’allora proprietaria o, in subordine, per intervenuta usucapione. (continua)
Fonte:StudioCataldi

Spese condominiali: paga sempre l’effettivo proprietario.

Le spese condominiali spettano al proprietario e non a chi appare come tale.

Il fatto. L’ex proprietario di un appartamento in condominio si opponeva al decreto ingiuntivo con il quale gli veniva ingiunto di pagare spese per oneri condominiali maturati successivamente alla data di vendita dell’appartamento e, dunque, a lui non addebitabili.

Nello specifico, l’opponente aveva alienato il proprio immobile nel febbraio 2006,mentre i crediti posti a fondamento del decreto ingiuntivo sono maturati nel corso delle annualità 2011, 2012 e fino al 10 giugno 2013.

Il Condominio sosteneva che, in realtà, il debitore non aveva mai comunicato all’amministratore l’avvenuta vendita dell’appartamento e, dunque, la perdita dello status di condomino.

Fonte: Condominioweb