Daily Archives: 13 Maggio 2019
Garanzia per immobili di lunga durata.
Il codice civile, in materia di appalto, detta una disciplina speciale per la rovina o il pericolo di rovina o gravi difetti di immobili di lunga durata.
L’art. 1669 c.c. detta una eccezionale ipotesi di garanzia per vizi e difformità e conseguente responsabilità dell’appaltatore, qualora il contratto d’appalto abbia ad oggetto la realizzazione di edifici o di altri beni immobili destinati, per loro natura, ad avere una lunga durata nel tempo.
- Rovina completa o parziale entro dieci anni
- Gravi difetti
- Natura della responsabilità dell’appaltatore
- Responsabilità di altri soggetti
- Interdipendenza dei termini di decadenza e prescrizione
Rovina completa o parziale entro dieci anni.
In tali circostanze, ove i suddetti beni, nel corso di dieci anni dal compimento dell’opera, rovinino completamente o parzialmente ovvero presentino imminente pericolo di rovina o gravi difetti, sia che gli stessi dipendano da vizio del suolo o da difetto della costruzione, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché ne sia fatta denunzia entro un anno dalla scoperta. (continua)
Fonte:StudioCataldi