Daily Archives: 13 Maggio 2019

Garanzia per immobili di lunga durata.

Il codice civile, in materia di appalto, detta una disciplina speciale per la rovina o il pericolo di rovina o gravi difetti di immobili di lunga durata.

L’art. 1669 c.c. detta una eccezionale ipotesi di garanzia per vizi e difformità e conseguente responsabilità dell’appaltatore, qualora il contratto d’appalto abbia ad oggetto la realizzazione di edifici o di altri beni immobili destinati, per loro natura, ad avere una lunga durata nel tempo.

  1. Rovina completa o parziale entro dieci anni
  2. Gravi difetti
  3. Natura della responsabilità dell’appaltatore
  4. Responsabilità di altri soggetti
  5. Interdipendenza dei termini di decadenza e prescrizione

Rovina completa o parziale entro dieci anni.

In tali circostanze, ove i suddetti beni, nel corso di dieci anni dal compimento dell’opera, rovinino completamente o parzialmente ovvero presentino imminente pericolo di rovina o gravi difetti, sia che gli stessi dipendano da vizio del suolo o da difetto della costruzione, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché ne sia fatta denunzia entro un anno dalla scoperta. (continua)

Fonte:StudioCataldi