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Il 16 marzo data spartiacque: due regimi di compravendita .

Tutelare i privati interessati ad acquistare un immobile non ancora ultimato direttamente dal costruttore, attraverso un contratto che prevede il trasferimento non immediato del bene, dal rischio in caso, ad esempio, di crisi dell’impresa costruttrice di perdere gli acconti versati. È questo, in sintesi, il senso del sistema di garanzie messo in piedi dal decreto legislativo 122/2005, recentemente rafforzato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019), strutturato per intervenire lungo tutto il processo che conduce al perfezionamento della compravendita: dal preliminare al rogito.

Le ultime modifiche normative che prevedono, tra l’altro, l’obbligo di stipulare il preliminare dal notaio mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata -, sono in vigore dal 16 marzo scorso. Data dalla quale, quindi, coesistono due regimi diversi per questo tipo di compravendite: quello previsto dalle nuove norme, che si applicano a tutti i contratti (preliminari o definitivi) relativi a fabbricati abitativi per i quali il titolo abilitativo sia stato richiesto o presentato a decorrere dalla loro entrata in vigore; e quello che fa riferimento alla legge preesistente, per i casi in cui permesso di costruire, Scia o Dia, siano stati avviati prima del 16 marzo. (continua)

Fonte:IlSole24Ore