Agenti immobiliari, arriva l’incompatibilità.

Il 26 maggio entra in vigore la Legge europea che esclude dall’esercizio della professione i dipendenti di istituti bancari, finanziari, assicurativi, di enti pubblici o privati e le professioni intellettuali in situazioni di conflitto di interesse con l’attività di mediazione.

Fimaa-Confcommercio: “adesso occorre puntare sulla formazione obbligatoria per gli agenti immobiliari” .

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di sabato 11 maggio, il prossimo 26 maggio entra in vigore la Legge europea 2018 (L. n. 37/2019) che modifica le regole sull’attività di mediazione immobiliare (L. n. 39 del 3 febbraio 1989) in tema di incompatibilità per gli agenti immobiliari.

In pratica, vengono esclusi dall’esercizio della professione i dipendenti di istituti bancari, finanziari, assicurativi, di enti pubblici o privati e le professioni intellettuali in situazioni di conflitto di interesse con l’attività di mediazione. (continua)

Fonte:Confcommercio

 

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

6 Responses to Agenti immobiliari, arriva l’incompatibilità.

  1. Paolo ha detto:

    Buongiorno Dott. Montanari
    Pongo un quesito per chiarire meglio la mia posizione.
    Sono un agente in attività finanziaria e svolgo l’attività tramite una società’ di persone, regolarmente iscritto all’OAM.
    Posseggo anche una ditta individuale con la quale esercitavo sino ad un mese fa la stessa attività ( trasferita appunto nella snc).
    Mi capita spesso che molti clienti mi chiedono assistenza per la vendita, locazione e acquisto di strutture immobiliari, nella sostanza do dei consigli su come fare ed eventualmente gli segnalo degli altri clienti che potrebbero essere interessati, ma non svolgo l’attività’ di predisposizione contratti ( cosa che lascio fare sempre ai loro rispettivi consulenti).
    Come potrei comportarmi in questi casi per poter fatturare la mia consulenza, senza incorrere a sanzioni?
    La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilita’

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio Sig. Paolo,

      è Agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128-quater, comma 1, del TUB).

      Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’Agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati (cfr. art. 128-quater, comma 4, del TUB).

      Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’Agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

      I contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell’Agente sono quelli relativi alla attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma per la cui individuazione si rimanda all’art. 3 del D.M. 17/2/2009, n. 29.

      La Circolare n. 3/12 OAM indica i “prodotti” e “servizi” per i quali gli Agenti in attività finanziaria possono ricevere il mandato da parte degli intermediari bancari e finanziari indicati dal primo comma dell’art. 128-quater del TUB.

      Per esercitare nei confronti del pubblico la professione di Agente in attività finanziaria è necessario ottenere l’iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall’OAM, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.

      ATTIVITA’ COMPATIBILI

      Sono compatibili, e dunque esercitabili da parte di un Agente in attività finanziaria, le attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, albo o registro (cfr. art. 17, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 141/2010).

      La richiesta di assistenza su vendita, locazione e acquisto di immobili è attività di Agente Immobiliare, pertanto non compatibile con le attività che un Agente finanziario può svolgere. Quindi fatturare consulenza su temi immobiliari è molto problematico in quanto esula dalle sue professionalità.

      Cordiali saluti.

  2. Michele ha detto:

    Buonasera dott Montanari, sono un consulente finanziario iscritto all’albo OCF ed esercito la mia attività su incarico di una mandante. Opero sotto forma di ditta individuale. Posso essere iscritto anche all’ albo degli agenti immobiliari? Grazie per la sua attenzione.
    Cordiali saluti
    Michele

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio,
      allego alla presente risoluzione Fimaa in merito al suo quesito.
      Cordiali saluti.

      La consulta dei mediatori creditizi Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) esprime profonda soddisfazione per l’approvazione da parte della commissione Politiche Ue del Senato dell’emendamento in ordine all’incompatibilità tra l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia e l’attività di agente immobiliare.

      Secondo la consulta si fa così finalmente chiarezza su un equivoco interpretativo riguardante la disciplina dell’incompatibilità che ha portato, negli ultimi due anni, ossia dall’entrata in vigore della Legge n.37/2019 (c.d. Legge Europea 2018), ad applicazioni diverse della normativa da parte delle varie camere di commercio territoriali.

      “Confidiamo che tale emendamento venga confermato nel prossimo passaggio parlamentare, in modo da far cessare la confusione interpretativa che si era creata sia negli operatori, che negli enti preposti alla vigilanza, che certo non ha agevolato un corretto funzionamento del mercato di riferimento”, afferma Angelo Spiezia, coordinatore della consulta dei mediatori creditizi Fimaa.

      “La chiarezza che consegue all’approvazione dell’emendamento che sancisce l’incompatibilità tra l’attività di mediazione creditizia e quella di mediazione immobiliare pone fine ad un evidente conflitto di interessi che certamente non giovava al mercato, ed in primis ai consumatori”, osserva Ansano Cecchini consigliere nazionale Fimaa.

      “L’emendamento è perfettamente in linea con i principi comunitari che sollecitano la rimozione dei conflitti di interessi e la tutela preminente dei consumatori, ristabilendo un corretto equilibrio tra i reciproci interessi e rafforza il requisito fondamentale della preparazione e competenza professionale degli operatori, evitando prassi mirate solo al conseguimento di facili guadagni, a discapito della tutela del consumatore”, aggiunge Gabriele Nencini, responsabile della consulta dei mediatori creditizi Fimaa.

  3. Michele ha detto:

    Buongiorno, ci deve essere stato un malinteso . Io non sono un mediatore creditizio o agente finanziario bensì un consulente finanziario iscritto all’albo OCF. La mia domanda quindi è se ci sia o meno compatibilità tra l’iscrizione all’albo degli Agenti immobiliari è quello dei consulenti finanziari, ex promotori finanziari. Grazie

    • Massimo Montanari ha detto:

      Buongiorno,
      l’attività di Agente Immobiliare e Consulente finanziario sui mutui, collaboratore in mediazione creditizia, agente in attività finanziaria è compatibile.
      Cordiali saluti.

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