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Locazioni, la rinuncia al rinnovo allunga il contratto.

Locazioni a canone concordato: l’omessa rinuncia al rinnovo allunga il contratto. Con una norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 19-bis del dl n. 34/2019 (c.d. decreto Crescita) convertito in legge n. 58/2019, il legislatore risolve la questione riguardante i contratti di locazione a canone concordato (quelli di durata 3 + 2 per intenderci) e in particolare gli effetti della mancata comunicazione della rinuncia di rinnovo.

Si stabilisce che in mancanza, il contratto si intende rinnovato per un altro biennio. Si sta parlando dei contratti previsti dal comma 3, art. 2, legge n. 431/1998, ai sensi del quale, le parti (locatore e conduttore) in alternativa ai contratti di locazione a canone libero di durata 4 + 4, possono effettuare la locazione definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi locali intervenuti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Per tale tipologia contrattuale la durata minima è fissata in tre anni, alla scadenza dei quali, se le parti non abbiano concordato diversamente, scatta di diritto la proroga biennale salvo facoltà di disdetta da parte del locatore per i motivi previsti dalla medesima disposizione in commento (comma 5). Quest’ultimo comma prevede altresì che, al termine dei 2 anni di proroga, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura di rinnovo a nuove condizioni o di rinuncia al rinnovo.  (continua)

Fonte:ItaliaOggi