Monthly Archives: Luglio 2019

Contabilizzatori in condominio: multe per chi non è in regola.

termosifone attaccato parete con termovalvola

I condomini avrebbero già dovuto mettersi in regola due anni fa. L’obbligo di dotarsi di contatori individuali nei condomini con riscaldamento centralizzato è in vigore da tempo nel nostro Paese ma di recente sono iniziate le ispezioni e chi non è in regola rischia pesanti sanzioni.

Contabilizzatori di calore, cosa sono.

Ma cosa sono i contabilizzatori di calore? Si tratta di strumenti che consentono ai condomini con riscaldamento centralizzato di ripartire la spesa per i consumi di gas non più in base ai metri quadri bensì in base al reale consumo di ciascun condomino.

Ogni contabilizzatore ha un dispositivo di comunicazione via radio che, grazie a delle centraline sistemate su ogni piano, invia i dati di consumo ad una centrale esterna che raccoglie i dati e determina il consumo del singolo appartamento. (continua)

Fonte:StudioCataldi

Il Preliminare raddoppia il registro fisso.

Compravendite; Immobili soggetti a Iva: per la caparra si pagano 200 euro.

La registrazione di un contratto preliminare per la cessione di un bene che, con il rogito, sarà imponibile a Iva e che prevede il pagamento di una caparra/acconto (è il caso della casa venduta da un costruttore) si registra con applicazione di una doppia imposta di registro in misura fissa: 200 euro per il preliminare e 200 per l’acconto (il quale sia contemplato in una fattura e assoggettato a Iva).

Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate, che ribadisce anzitutto, che la legge di registro (articolo io della Tariffa parte prima del Dpr 232/1986) dispone la tassazione del contratto preliminare con 200 euro e, inoltre, la tassazione della caparra confirmatoria con l’aliquota dello 0,5% e dell’acconto (non soggetto a Iva) con l’aliquota del 3 per cento. (continua)

Fonte:IlSole24Ore

Quota ecobonus al socio. La partecipazione consente la cessione.

Il diritto pro-quota alla detrazione per le spese sostenute dalla società per interventi di riqualificazione energetica può essere ceduto a un altro socio della società. Questo è solo uno degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, con tre risposte agli interpelli, n. 293, n. 298 e n. 303 del 2019, in tema di cessione e detrazione dell’ecobonus e del sismabonus.

Secondo l’Agenzia nella risposta 303 di ieri, il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente all’ecobonus, può essere individuato anche nella partecipazione alla stessa società.

Pertanto, il socio della società di persone che ha diritto proquota alla detrazione per le spese sostenute dalla società per interventi di riqualificazione energetica potrà cedere l’ecobonus ad un altro socio della società. (continua)

Fonte:ItaliaOggi