Daily Archives: 7 Agosto 2019

Fimaa Fiaip Anama: Homepal intermediario senza i requisiti di legge.

Esercizio abusivo della professione: con questa motivazione Homepal è stata sanzionata dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi dopo l’esposto della Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione Fimaa, Fiaip e Anama, che era stato preceduto dalle denunce presentate anche da ognuna delle tre Federazioni.

Dal provvedimento dell’ente camerale, pubblicato il 6 agosto, si evince che “Homepal a Better Place srl, abbia svolto l’attività di intermediazione immobiliare senza avere i requisiti previsti dalla legge, violando così l’articolo 8 della legge n.39/1989, che disciplina l’attività di mediazione immobiliare. L’esercizio abusivo dell’attività è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra 7.500 e 15mila euro”.

Oltre alla sanzione Homepal dovrà anche restituire tutte le fee (provvigioni) incassate fino al 17 gennaio 2019 ai clienti che ne faranno richiesta.

Già da diverso tempo sotto i riflettori della Consulta (Fimaa, Fiaip e Anama), “il portale Homepal – sottolinea la Consulta – qualifica la propria attività, anche attraverso campagne pubblicitarie mirate, come “un’agenzia senza i costi d’agenzia”, svolgendo nella realtà attività di mediazione, dietro il pagamento di un compenso (di fatto provvigione) ad affare concluso”.

Cedolare secca anche ai rinnovi.

Opzione cedolare secca per locali commerciali non solo per nuovi contratti stipulati dal 2019, ma anche per quelli la cui scadenza naturale ricade in quest’anno d’imposta e, quindi, oggetto di proroga. L’Agenzia delle entrate, implicitamente, con la risposta n. 297/2019 di qualche giorno fa, pur se con riferimento ad un caso diverso, risolve il rebus che si era creato sulla questione.

Il comma 59 della legge n. 145/2018 (manovra di bilancio 2019) ha, infatti, esteso il regime opzionale della cedolare secca, con l’aliquota del 21% ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale, classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e le relative pertinenze. La disposizione normativa, tuttavia, prevede che l’opzione può essere fatta solo per i «nuovi» contratti stipulati a decorrere dal 2019. (continua)

Fonte:ItaliaOggi