Daily Archives: 6 Settembre 2019

Scadenze fiscali settembre 2019.

 

Scadenze fiscali 16 settembre 2019.

 

– INPS | versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, mese precedente;

 

 Tobin Tax | versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie per banche; società fiduciarie, imprese di investimento;

 

– Registrazione dei Corrispettivi per commercio al minuto, grande distribuzione, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e pro loco;
– Emissione e registrazione delle fatture differite per i beni consegnati – tramite DDT – nel mese precedente;

 

 liquidazione iva per il mese precedente;

 

Sostituti d’imposta | versamento delle ritenute su provvigioni, cessione di titoli e valute, redditi di capitale, lavoro autonomo, etc.;
 

Scadenze fiscali 20 settembre 2019.

 

– FASC | versamento dei contributi del mese precedente per gli impiegati da parte delle aziende che applicano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni o Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi;

 

– per le agenzie che somministrano lavoro: comunicazione di tutti i rapporti di lavoro del mese precedente.

 

Scadenze fiscali 25 settembre 2019.

 

– ENPAIA denuncia e versamento dei contributi previdenziali da parte dei datori di lavoro agricolo;

 

– presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.

 

Scadenze fiscali 30 settembre 2019.

 

– INPS | comunicazione dei dati di retribuzione e contribuzione UniEmens per i datori di lavoro di azienda private;

 

L’acquisto del fabbricato da demolire non è tassato come area edificabile .

Se un’impresa vende un’area con il soprastante fabbricato si tratta di un contratto che non ha ad oggetto la cessione di un terreno edificabile (quindi, non si tratta di una operazione Iva imponibile) se è «economicamente indipendente» da altre operazioni successive; e ciò anche se anche se l’intenzione delle parti contraenti, già espressa al momento della compravendita, è che il fabbricato sia totalmente o parzialmente demolito per fare posto a un nuovo fabbricato.

In sostanza, se l’operazione di cessione e l’operazione di demolizione e ricostruzione sono «economicamente indipendenti», al prezzo pattuito per l’operazione di cessione del fabbricato e dell’area non va aggiunta l’Iva.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella causa C-71/18 (KPC Herning) con sentenza del 4 settembre 2019. Il caso esaminato giunto all’esame della Corte Ue era quello della compravendita di un fabbricato adibito a deposito e della relativa area di sedime e di pertinenza venduto dall’autorità portuale di Odense in Danimarca a una società danese di promozione immobiliare ed edilizia che sviluppa progetti immobiliari. (continua)

Fonte:ItaliaOggi