Monthly Archives: Dicembre 2019

Cassazione: No alla vendita se l’acquirente ignora che la casa è stata donata.

L’acquirente può rifiutarsi di firmare il definitivo se si è nascosta l’origine del titolo.

Se viene venduto un immobile che appartiene al venditore per effetto di una donazione e il venditore non ne fa menzione all’acquirente, il quale, quindi, stipula il contratto preliminare senza sapere nulla di tale donazione, il promissario acquirente può rifiutare la stipula del contratto definitivo. È questo l’innovativo principio, a tutela dell’acquirente di beni immobili (ma estensibile anche alla compravendita di quote societarie), che la Corte di cassazione ha sancito nella sentenza n. 32694 depositata il 12 dicembre 2019.

L’appoggio normativo del predetto principio di diritto è riposto nell’articolo 1460 del Codice civile, recante la cosiddetta «eccezione di inadempimento», vale a dire la norma in base alla quale ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie contemporaneamente la propria.

In passato, invece, la Corte di cassazione (si vedano le sentenze 2541/1994,8002/2012 e 8571/2019) aveva affermato che il compratore può rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo solo quando il pericolo di evizione (e cioè il pericolo di perdere la proprietà del bene a causa di un altrui prevalente diritto) sia veramente effettivo e non quando vi sia solo il mero timore che l’evizione possa verificarsi: il semplice fatto che un immobile provenga da donazione e possa essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione (nella successione ereditaria del venditore) per lesione di legittima esclude di per sé si diceva nella precedente giurisprudenza che esista un rischio effettivo di rivendica; e, quindi, esclude che il compratore possa sospendere il pagamento dovuto al venditore e rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo.

Fonte: IlSole24Ore

Borghi storici, piccoli centri e buoni ritorni.

Rigenerazioni. In tutta Italia tante occasioni per comprare edifici o interi paesi da riqualificare e rilanciare turisticamente. Investire nei borghi, piccoli centri ad alto rendimento.

Se invece il castello lo si vuole già ristrutturato e pronto da vivere basta sborsare un po’ di più. Con 1,3 milioni si può comprare un intero castello rinnovato e arredato a 12 chilometri da Spoleto, con vista panoramica e utilizzabile anche come resort. Comprende infatti sette appartamenti per un totale di otto camere da letto, il ristorante, le aree comuni, la piscina e la Spa.

Solomeo e Petralia Soprana sono due borghi d’eccellenza del CentroSud d’Italia, il cui comune denominatore è una storia di abbandono, prima, e di riqualificazione, dopo. Due esempi dei tanti casi di salvataggio delle bellezze architettoniche italiane lasciate a se stesse ma con tante opportunità di rivalutazione. E anche due casi da cui partire per un viaggio nell’Italia dei borghi storici e delle chance di investimento immobiliare, sempre più appetibili per gli stranieri in cerca della favola italiana.

«Solomeo è uno splendido borgo medievale della provincia di Perugia, la cui fondazione risale al XII secolo. La salvezza del borgo di Solomeo porta il nome di un imprenditore illuminato e appassionato, Brunello Cucinelli, che ha saputo mantenere intatti i luoghi e la loro bellezza e ha donato una nuova vita al borgo». Petralia Soprana è invece un borgo siciliano situato nel parco delle Madonie, insignito del titolo “borgo dei borghi 2019”, riconoscimento che ha messo in moto dinamiche che porteranno ulteriori fondi destinati alle piccole città siciliane. (continua)

Fimaa-Confcommercio: sconcerto su bozza accordo accesso al credito per Pmi

di Santino Taverna, presidente nazionale Fimaa, Federazione italiana mediatori agenti d’affari.

Tutto ci saremmo aspettati, tranne che i commercialisti chiedessero di essere retribuiti per effettuare delle fotocopie.

In merito alla bozza di accordo predisposto per accompagnare le Piccole e medie imprese in banca al fine di ottenere un finanziamento, e pubblicato nella stampa specializzata martedì scorso, scritta ovviamente ponendo adeguata attenzione alla possibile violazione della disciplina di cui agli art. 128 sexies e ss. Tub (Testo unico bancario), e quindi al concretarsi del reato di esercizio abusivo della professione (punti 3.2 e 3.3 della bozza di accordo), si sostanzia per gli iscritti all’ordine dei commercialisti, nella ‘preparazione e reperimento della documentazione necessaria per la richiesta di servizi e prodotti individuati…’ e nell’accompagnare il cliente del commercialista, ovvero la Pmi, presso la banca convenzionata, su ‘appuntamento attivato dal commercialista’ (art. 1 dell’Allegato 1).

Fimaa ricorda che l’attività di messa in contatto, anche attraverso attività di consulenza, di  banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservata per legge, ex art. 128 sexies Tub, ai mediatori creditizi e che chiunque eserciti professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell’elenco tenuto dall’Oam (l’Organismo che detiene gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329 (art. 140 bis Tub).

Non abbiamo dubbi che i commercialisti che aderiranno al predetto accordo saranno vigili ed attenti a non infrangere questa disciplina, così come sarà vigile ed attenta Fimaa a non risparmiarsi nel segnalare alle competenti autorità tutti gli eventuali abusi e violazioni alla disciplina di settore.