La servitù di passaggio.

Cos’è la servitù di passaggio.

Innanzitutto ricordiamo che le servitù (tecnicamente dette “servitù prediali” dal latino «praedium», fondo, terreno) rappresentano secondo l’art. 1027 c.c. il «peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario».

Nella servitù di passaggio, in particolare, il proprietario del fondo servente è tenuto a consentire il passaggio al proprietario del fondo dominante.

Il rapporto di servitù tra fondi vicini o limitrofi si incentra sull’utilità (c.d. utilitas), attuale o futura, che il fondo dominante ottiene sul fondo servente (il quale subisce la limitazione). Pertanto è palese la correlazione esistente tra servitù e fondo, tale che l’alienazione della servitù potrà avvenire solo congiuntamente a quella del fondo.

Le servitù possono essere volontarie, costituite con atto inter vivos (contratto o testamento), oppure coattive, imposte dal legislatore per consentire al proprietario del fondo dominante un’utilizzazione efficiente dello stesso. (continua)

Fonte:StudioCataldi

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

2 Responses to La servitù di passaggio.

  1. Lucia ha detto:

    Buongiorno, vorrei alcune informazioni riguardanti la servitù di passaggio. I miei vicini per raggiungere la loro abitazione passano per la strada di mia proprietà.La suddetta strada è una strada sterrata molto malmessa, che necessita di un grosso restauro. I vicini hanno detto di non avere intenzione di contribuire in alcun modo, nonostante usino la strada anche per la loro attività commerciale. Il fatto che loro utilizzino unicamente la mia strada per raggiungere la loro abitazione non implica per legge che debbano anche contribuire al suo mantenimento?grazie anticipatamente

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio,

      Di norma il proprietario non è obbligato ad effettuare i lavori di asfaltatura; egli è tenuto solo a consentire il passaggio.
      Il Codice Civile infatti prevede che le opere necessarie per conservare la servitù sono a carico del fondo dominate (e perciò, nel caso in esame, dovrebbe sostenerle Lei) a meno che il titolo non stabilisca diversamente. In altre parole, se nell’atto che istituisce la servitù non è previsto nulla di specifico vale la regola generale codicistica.

      Lo stesso codice, però, prevede che se le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

      Nel Suo caso la questione è complicata anche dal fatto che la strada attualmente non è asfaltata, quindi non è una semplice manutenzione, ma una vera e propria innovazione dello stato dei luoghi.

      In conclusione, Le consiglio di trovare un accordo con i vicini: è sicuramente la strada migliore.

      Cordiali saluti.

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