Il contratto di locazione commerciale.

Locazione commerciale: la legge.

Oltre che essere regolamentata dalle norme generali sulla locazione previste nel codice civile, la locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo (c.d. uso commerciale) è disciplinata dalla legge 27 Luglio 1978 n. 392, che se ne occupa dall’articolo 27 all’articolo 42.

Le regole ivi esposte non sono state abrogate dalla legge 431/98, relativa alla locazione di immobili a uso abitativo

Locazione commerciale: durata.

La legge pone limiti ben precisi in merito alla durata minima del contratto di locazione commerciale: esso deve essere di almeno sei anni nel caso in cui l’attività che il locatario andrà a svolgere abbia carattere commerciale in senso stretto o quando egli vi si eserciti lavoro autonomo; di almeno nove anni nei casi specifici in cui l’immobile sia adibito ad albergo o simili (ex art. 1786 cod. civ.) oppure sia utilizzato per l’esercizio di attività teatrale. (continua)

Fonte:StudioCataldi

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

2 Responses to Il contratto di locazione commerciale.

  1. NICOLA ha detto:

    Buongiorno Egregio Avv. Montanari, le spiego la mia situazione.
    -Il contratto commerciale 6+6 del 2010, stipulato da mio suocero,che purtroppo è deceduto nel 2018,scadrà il 31-7-2022,contratto ancora intestato a mio suocero (nessuna comunicazione è stata inoltrata all’Agenzia delle Entrate).
    -Successivamente, all’attività commerciale, è subentrato il marito della sig.ra intestataria del contratto ( comunicato con lettera).
    -Gli eredi sono la moglie e i 4 figli.
    -Un figlio, purtroppo, si è estraniato totalmente dai restanti eredi.
    -I coeredi, per una serie di problematiche familiari, intendono chiudere, alla scadenza del 31-7-2022, il contratto con il locatore,al quale non è stato comunicato niente.
    -LE CHIEDO:
    1) è possibile alla scadenza chiudere il contratto e in che modo;
    2) se non è possibile chiudere il contratto, chi dei coeredi (la moglie un figlio oppure i 5 coeredi) può eventualmente avere la titolarietà per agire (far proseguire il contratto con l’invio del modulo RLI, oppure intraprendere la procedura di sfratto per scadenza contratto, ecc.
    3) il locatore ha diritto a qualche indennizzo?
    4) Infine qual’è la cosa migliore da fare e in che modo.
    La ringrazio anticipatamente e le auguro uan buona giornata.
    Nicola

    • Massimo Montanari ha detto:

      Egregio,
      rispondo alle Sue richieste in base a cosa prevede la Legge in vigore.
      1 – Essendo passati i primi 6 anni di contratto, Lei deve inviare comunicazione a mezzo raccomandata dove comunica che non intende rinnovare il contratto.
      3- Il locatore, se l’attività commerciale è a contatto con il pubblico a 18 mensilità di indennizzo.
      4 – Come ho già detto, deve dare disdetta del contratto entro i mesi previsti nel contratto commerciale del 2010.
      Cordiali saluti.

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