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Rent to buy con sgravio fiscale.

Il credito d’imposta per negozi e botteghe spetta anche in caso di contratti «rent to buy». In caso di utilizzo della formula «rent to buy», il bonus pari al 60% del canone relativo al mese di marzo 2020, andrà però calcolato unicamente sulla parte corrisposta dall’affittuario a titolo di godimento dell’immobile mentre, la quota imputabile a corrispettivo per il futuro acquisto, non dovrà essere considerata ai fini della quantificazione dell’agevolazione.

Il rent to buy. Il cosiddetto «rent to buy» (affitto per acquistare), disciplinato all’articolo 23 del dl 12 settembre 2014, n. 133, è una tipologia di contratto preparatorio alla successiva cessione di un bene, che prevede l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto.

Come specificato al comma 1-bis dell’articolo 23 del dl 133/2014 infatti, le parti hanno l’obbligo di definire in sede contrattuale in maniera distinta la quota dei canoni imputata al godimento del bene e quella invece che rappresenta un’anticipazione sul corrispettivo che il concedente dovrà inoltre restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito. Ebbene sulla parte di corrispettivo riferibile alla concessione in godimento del bene, essendo in tutto e per tutto tale pagamento assimilabile a quello di un canone di locazione vero e proprio spetta, al ricorrere dei requisiti dettare dalla norma che disciplina l’agevolazione, il credito all’affittuario. (continua)

Fonte:ItaliaOggi