Monthly Archives: Maggio 2020

Speciale Ecobonus.

Lo chiamano Ecobonus ed è una delle misure più importanti contenute nel decreto Rilancio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 e relativo a “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Nei 266 articoli dettagliati in 323 pagine che mettono nero su bianco le misure messe in campo dal governo per la ripresa dell’economia dopo l’emergenza Coronavirus sono previste anche detrazioni fino al 110% delle spese sostenute tra luglio 2020 e dicembre 2021 per specifici interventi di miglioramento dell’ efficienza energetica degli edifici e di riduzione del rischio sismico, oltre che per interventi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Le agevolazioni fiscali previste dall’Ecobonus, secondo quanto spiegato dal vademecum predisposto dall’Agenzie delle entrate, possono essere richiesti dai condomìni; dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli enti aventi le stesse finalità sociali; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci”.

Di particolare interesse la norma per la quale l’Ecobonus al 110% è valido sia per le prime case che per le seconde case in condominio e sulle case unifamiliari adibite ad abitazione principale. (continua)

Fonte:Corrieredell’Umbria

Atto notorio e autocertificazione.

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La differenza tra atto notorio, dichiarazione sostitutiva di notorietà e autocertificazione. Cosa sono, come funzionano e gli esempi per scriverli.

L’atto notorio.

Sempre più spesso vengono richiesti per il compimento di determinate pratiche atti quali l’atto notorio, la dichiarazione sostitutiva di notorietà e l’autocertificazione. In molti casi, i “non addetti ai lavori” sono all’oscuro della funzione, del valore e dell’efficacia di tali documenti, che molte volte vengono anche confusi tra di loro o, addirittura, ricondotti erroneamente alla stessa cosa.

Per cominciare, l’atto notorio (detto, anche, atto di notorietà o dichiarazione giurata) è un atto pubblico con il quale una persona, alla presenza di due o più testimoni, rende una dichiarazione su uno o più fatti notoriamente conosciuti da tali persone.

Che valore ha l’atto notorio?

In quanto atto pubblico, l’atto notorio fa prova legale sulla provenienza dal dichiarante e su quanto fatto o dichiarato davanti al funzionario pubblico o al privato esercente una pubblica funzione (si pensi ad esempio al notaio) che lo riceve. Non fa, invece, prova legale circa i contenuti delle dichiarazioni rese. (continua)

Fonte:StudioCataldi

“Fase 2”, ecco le attività dal 25 maggio.

uomini e donne con mascherine per protezione coronavirus

In prima linea ci sono le piscine, le palestre ed i centri sportivi riaperti dal 25 maggio. Ma non solo. La riapertura più attesa è quella di palestre, piscine e centri sportivi. A riaprire saranno anche i luna park, le autoscuole ed i tirocini di presenza.

Ma ci sono novità anche per i noleggi delle auto, per i centri sociali, per i bambini, per le spiagge. Nel frattempo è stata la Conferenza delle Regioni ad integrare le linee guida per le attività economiche e produttive aggiungendo i nuovi settori. Si ricorda che, oltre al distanziamento sociale di minimo un metro e l’utilizzo di mascherine, sono tassativi i cartelli davanti alle strutture, l’igiene delle mani preferita all’utilizzo dei guanti monouso per scongiurare i rischi derivanti da un errato impiego, il controllo della temperatura e in molti casi vetri parafiato alle casse e ai front office.

Per la riapertura di palestre, centri sportivi e piscine predisposti controlli: potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C. Nelle sale attrezzi e negli spogliatoi distanziamento di sicurezza: servirà inoltre «organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro» e regolamentarne l’accesso in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. Consentire l’accesso su appuntamento. (continua)

Fonte:StudioCataldi