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Analisi per il 110%, maggioranza di due terzi in Condominio.

II superbonus 110% (articolo 119 del D134/2020, convertito con legge 77/2020) continua a far parlare di sé. In concreto, invece, non si è ancora fatto niente, sostanzialmente.

Mancano ancora, infatti, le “modalità attuative” della misura in parola, che devono essere dettate dall’Agenzia delle entrate entro il 18 agosto (così stabilisce la legge). E dopo la pubblicazione di questo provvedimento (ammesso, e non concesso, che avvenga tempestivamente e cioè come stabilito), c’è da attendersi che anche le banche possano essere pronte per la prevista cessione del credito, e quindi che si parta in velocità.

Uno dei problemi più discussi è quello della maggioranza assembleare necessaria per deliberare l’intervento. In merito e lasciando perdere chi, nella certezza di non sbagliare, non sa che propendere sempre e comunque per l’unanimità! sembra essersi ormai formata una robusta corrente dottrinale che individua la soluzione nell’articolo 1108 del Codice civile, relativo alle innovazioni e agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

La maggioranza dei partecipanti alla comunione, cioè, che rappresenti i due terzi del valore complessivo e questo sia in prima che in seconda convocazione. (continua)

Fonte:ItaliaOggi

Superbonus 110%: la responsabilità è dei proprietari.

Un piccolo balcone con fiori

Doppia possibilità per la fruizione: sconto dal fornitore o cessione del credito. Il controllo ricadrà sui soggetti beneficiari con recupero in caso di assenza e/o mancata integrazione, anche parziale.

Bonus 110%, caratteristiche.

Ancora chiarimenti sulla detrazione del 110% e relativo trasferimento. Le caratteristiche del superbonus 110% prevedono la validità dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e gli interventi agevolati saranno quelli che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e quelli antisismici. I beneficiari sono i condomìni, le persone fisiche che non fanno attività d’impresa, gli istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche.

Il superbonus invece non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). (continua)

Fonte:StudioCataldi

 

Acquisti di immobili sotto il cannello del 110%.

Per le spese sostenute dal 1° luglio scorso fino alla fine del prossimo anno (2021), il bonus maggiorato del 110% spetta anche per gli interventi antisismici, compresi quelli relativi agli acquisti di immobili.

Nel caso in cui siano stati eseguiti gli interventi antisismici e la detrazione maggiorata del 110% sia stata ceduta ad un’impresa di assicurazione, con la quale viene stipulata una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.

Si evidenzia, infatti, che per le spese sostenute dall’1/07/2020 al 31/12/2021, l’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18/07/2020 n. 180, ha elevato al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi individuati dai commi 1-bis a 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013.

Si tratta, in particolare, degli interventi antisismici che permettono di beneficiare del «sisma bonus», anche per acquisti, di cui al comma 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013. L’aliquota del 110%, quindi, è fruibile anche per gli interventi antisismici, eseguiti dai condomìni, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari, nonché dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. (continua)

Fonte:ItaliaOggi