Monthly Archives: Agosto 2020
Non spetta al condominio demolire l’abuso edilizio.
Per il T.A.R. Campania il condominio è mero ente di gestione. La sanzione ripristinatoria va rivolta al proprietario e al responsabile dell’abuso, quindi ai singoli proprietari esclusivi.
Ordine di demolizione: va notificato ai singoli proprietari esclusivi.
Gli incentivi Superbonus del 110%, sarà più facile decidere i lavori in condominio ?
Con il decreto agosto abbassati i quorum: basterà raggiungere la maggioranza dei presenti e solo un terzo del valore dell’edificio. Finora era prevista la metà numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio».
La norma ovviamente non metterà fine alle infinite discussioni e ai litigi anche verbalmente furiosi che in genere caratterizzano le assemblee condominiali in qualunque quartiere e zona della Penisola, ma sicuramente servirà a rendere più fruibile l’agevolazione de1 110%. In questi giorni sono ripartite le convocazioni delle assemblee condominiali e nella stragrande maggioranza dei casi all’ordine del giorno c’è proprio la decisione relativa a lavori straordinari che possono usufruire del superbonus del 110%.
Ma perché se come si sostiene i lavori sono «a costo zero» (la spesa può essere completamente detratta dalle tasse, oppure si può chiedere lo sconto in fattura per il totale dei lavori, o ancora si può cedere il credito ad aziende, banche, assicurazioni, ecce.) qualche condomino dovrebbe mettere i bastoni tra le ruote e votare contro? un’opportunità, non è detto che lo sia per tutti. O almeno non completamente. I cosiddetti lavori «a costo zero» sono tali solo se rientrano nei massimali previsti. (continua)
Fonte:IlGazzettino
Apertura abbaino su tetto condominiale.
L’abbaino è un’apertura sul tetto di un edificio che il proprietario dell’ultimo piano è libero di realizzare, seppur a determinate condizioni.
Cos’è l’abbaino.
L’abbaino è una struttura architettonica sporgente dal tetto, composta da una finestra verticale e da una copertura che la raccorda con le tegole del tetto stesso sul quale è posta. Serve, normalmente, ad arieggiare i locali posti all’ultimo piano di un edificio.
Libertà di apertura dell’abbaino
Il proprietario dell’ultimo piano di un edificio deve ritenersi libero di aprire a proprie spese un abbaino sul tetto condominiale, per far entrare aria e luce nei locali di sua proprietà.
A permetterlo è, infatti, l’articolo 1102 del codice civile, che consente a ciascun condomino di servirsi della cosa comune, apportando a proprie spese le modifiche necessarie per il suo miglior godimento. (continua)
Fonte:StudioCataldi