Monthly Archives: Settembre 2020

Effetto moltiplicatore sul 110%.

Nel caso di interventi realizzati su parti in comune degli edifici, il limite di spesa è determinato tenendo conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, con un conseguente effetto moltiplicatore. Ciascun condomino, in aggiunta, potrà fruire di una detrazione a lui imputata, anche se superiore alle soglie previste per ogni intervento, nel caso di interventi di isolamento termico o di riduzione del rischio sismico.

Queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, con uno specifico documento di prassi di ieri (risoluzione n. 60/E/2020) sul tema degli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari, tenendo conto delle disposizioni contenute negli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 (decreto Rilancio).

L’istante ha fatto presente che risiede in un edificio composto da quattro unità immobiliari e che i condomini sono intenzionati ad eseguire una serie di interventi, anche al fine di ottenere la detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del decreto richiamato. Il piano di interventi prevede, tra l’altro, il rifacimento del cappotto termico e la sostituzione di finestre e portoni esterni ad alta efficienza termica, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti autonomi di climatizzazione, il restauro della facciata con sostituzione di grondaie e pluviali, nonché restauro dei parapetti e delle persiane e riduzione del rischio sismico e recupero del patrimonio edilizio. (continua)

Fonte:ItaliaOggi

I chiarimenti Tutti i lavori vanno saldati entro il 2021.

L’utilizzo del superbonus è accompagnato da un susseguirsi di chiarimenti e circolari , perché la casistica sull’applicazione del maxi incentivo può essere davvero molto variegata. Non solo ogni intervento di riqualificazione segue specifici requisiti applicativi, ma anche l’edificio sul quale si interviene può determinare variazioni.

La norma, ad esempio, precisa che per ottenere il bonus del 110% per la riqualificazione energetica bisogna migliorare la classe energetica di due livelli. Qualora, però, ciò non fosse possibile perché l’edificio in questione è già un gradino appena sotto la classe più alta (A3), il superbonus può essere utilizzato comunque per raggiungere la classe di efficienza energetica maggiore in assoluto (A4).

Tra le precisazioni fornite nel corso delle settimane, anche quella che riguarda la scadenza del superbonus, prevista al momento al 31 dicembre 2021: entro questa data non è necessario concludere i lavori, ma effettuare l’intero pagamento degli interventi. Nei riquadri a fianco, le risposte a 20 domande su alcuni dei temi più frequenti legati all’utilizzo del superbonus per la riqualificazione energetica, in base alle norme e ai chiarimenti via via forniti dall’Agenzia delle Entrate. (continua)

Fonte:IlSecoloXIX

Bonus prima casa e agevolazioni fiscali sul mutuo vanno di pari passo.

Bonus prima casa e agevolazioni fiscali sul mutuo vanno di pari passo: in caso di vendita a rate con riserva della proprietà, il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile si calcola dall’atto di compravendita e il mancato rispetto determina un’esclusione anche dagli altri benefici connessi. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 409 del 25 settembre 2020.

Bonus prima casa e agevolazioni fiscali sul mutuo vanno di pari passo. In caso di vendita a rate con riserva di proprietà, il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale deve essere calcolato a partire dall’atto di compravendita ricevuto dal notaio. E se non si rispetta la scadenza, l’esclusione dai benefici riguarda anche le imposte sostitutive applicate al mutuo.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 409 del 25 settembre 2020. (continua)

Fonte:InformazioneFiscale