Il dl semplificazioni n. 76/2020, nella versione definitiva approvata, all’art. 10 sancisce due importanti modifiche dell’art. 9 bis del Testo Unico dell’Edilizia D.P.R n. 380/2001. Il primo è il cambiamento della rubrica dell’articolo, che in virtù del dl semplificazioni diventa Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.”

l secondo consiste nell’aggiunta all’art 9 bis, dopo il comma 1 del nuovo comma 1 bis, il quale prevede che: “Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia

Fonte: StudioCataldi