SECONDA CASA. Beneficio escluso sull’acquisto.

Il contribuente italiano residente all’estero che, in luogo dell’acquisto della prima casa, ha a suo dire erroneamente pagato l’imposta sostitutiva come seconda casa, non è legittimato alla presentazione dell’istanza di rimborso.

È la risposta ad interpello n. 462 dell’Agenzia delle entrate, in cui, secondo quest’ultima, «il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso della maggiore imposta sostitutiva eventualmente versata è la banca erogatrice del mutuo».

E ciò perché, sulla base del contratto di mutuo risulta che la parte mutuataria ha dichiarato che il finanziamento è stato contratto per acquisto come seconda casa.

Detta dichiarazione ha quindi correttamente determinato il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota al 2%. Tuttavia, qualora il contribuente ritenesse di essere nella condizione di poter fruire dell’agevolazione prima casa, potrà optare per un atto di mutuo sostitutivo e modificativo.

Fonte:ItaliaOggi

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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