Sfratto all’inquilino per i comportamenti molesti con i vicini.

Il conduttore aveva violato il patto di non disturbare gli altri condomini.

Tra le obbligazioni del conduttore, in un contratto di locazione, vi è all’articolo 1587 del Codice Civile quella di servirsi dell’immobile con la «diligenza del buon padre di famiglia».

Per la Cassazione (sentenza 22860/2020) la violazione di questa norma e della relativa pattuizione contrattuale, espressa in continui rumori molesti ai danni del vicinato e del condominio, può provocare la risoluzione del contratto d’affitto e lo sfratto dell’inquilino molesto.

Cosa si intende per questo tipo di diligenza? Che conseguenze ci sono per chi non la rispetta? Nel caso in questione il proprietario di un immobile aveva ottenuto Io sfratto della propria conduttrice proprio sulla base della violazione dei doveri del buon conduttore e del contratto di locazione. (continua)

Fonte:IlSole24Ore

 

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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