Non è tenuto all’Imu il separato di fatto.

Non è tenuto a versare l’Imu chi è separato di fatto e ha la residenza nell’immobile per il quale richiede le agevolazioni. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24294 del 3 novembre 2020, ha accolto il ricorso del contribuente.

L’uomo era rimasto, dopo la crisi coniugale, nell’abitazione familiare mentre la ex e i figli si erano trasferiti in città. L’assenza di una separazione formale aveva escluso l’ingresso alle agevolazioni. La decisione dell’amministrazione finanziaria di negare l’esenzione era stata confermata anche da Ctp e Ctr.

Ora i Supremi giudici hanno ribaltato completamente le sorti della vicenda: ad avviso del Collegio di legittimità «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, l’usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente».

In generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le «abitazioni principali», un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari.

Per questo bisogna distinguere fra il nucleo familiare che si divide solo sulla carta abitando in città diverse e quello che, come in questo caso, mette in atto una vera e propria separazione. Solo in quest’ultimo caso sussiste il diritto all’agevolazione fiscale.

Ha quindi sbagliato la Ctr di Livorno nel ritenere tout court esclusa l’agevolazione Imu per il solo fatto che i due coniugi vivessero in due abitazioni diverse, considerato peraltro che l’odierno ricorrente risultava residente presso l’immobile de quo e che l’altro coniuge non aveva beneficiato di tale agevolazione (avendo provveduto al pagamento del tributo il proprietario dell’immobile concesso in comodato alla donna). Ora gli atti della causa da Roma ripartiranno verso Livorno dove una diversa sezione della commissione tributaria dovrà rivedere la sua posizione alla luce dell’indirizzo fornito in sede di legittimità.

Fonte:ItaliaOggi

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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