Monthly Archives: Gennaio 2021

Utenze: cosa fare in caso di decesso.

martello e targa con parole diritto successione

Cosa deve fare chi eredita un immobile in relazione alle utenze per la fornitura di acqua, luce e gas. Ecco una guida pratica alla voltura delle utenze.

Decesso e utenze.

Quando viene a mancare una persona cara, è necessario sbrigare tutta una serie d’incombenze burocratiche legate agli obblighi che il de cuis aveva assunto in vita. Una delle prime cose da fare con una certa premura è senza dubbio la voltura delle utenze.

Tramite la voltura il coniuge o il figlio che continueranno ad abitare nell’immobile o che andranno ad abitarvi per la prima volta intesteranno i contratti delle utenze di acqua, luce e gas a se stessi. In questo modo cambia solo l’intestatario, non le condizioni del contratto, che resteranno le stesse che venivano applicate al defunto.

Cos’è la voltura.

La voltura quindi non è altro che il cambiamento dell’intestatario dell’utenza per il servizio di fornitura dell’acqua, del gas o dell’energia, che garantisce la continuità dell’erogazione, senza che sia necessario disattivarla in conseguenza della morte dell’intestatario originario.

Attenzione però, perché quando si accetta un immobile in eredità è necessario, anche per procedere alle volture delle utenze, presentare domanda di voltura catastale all’Agenzia delle Entrate, con cui il contribuente comunica di essere il nuovo titolare del diritto di proprietà sull’immobile che gli è pervenuto per successione ereditaria. (continua)

Fonte: StudioCataldi

 

Bonus mobili ed elettrodomestici.

Bonus mobili 2020 - RiflessiIl bonus mobili ed elettrodomestici consiste in una detrazione Irpef pari al 50% che si applica in caso di acquisto di grandi elettrodomestici e di mobili destinati  all’arredamento di un immobile che deve essere ristrutturato. 

Cos’è il bonus mobili.

In particolare, il bonus mobili spetta in caso di acquisto:

  • di elettrodomestici nuovi di classe pari almeno alla A+ (o di forni di classe pari almeno alla A), come ad esempio gli apparecchi per il condizionamento, i ventilatori elettrici, gli apparecchi elettrici di riscaldamento, le piastre riscaldanti elettriche, i radiatori elettrici, i forni a microonde, gli apparecchi di cottura, le lavastoviglie, le stufe elettriche, le asciugatrici, i congelatori, i frigoriferi e le lavatrici;
  • di mobili nuovi, compresi materassi e apparecchi di illuminazione, ma esclusi tendaggi, tende, porte, pavimentazioni e altri complementi d’arredo.
  • la detrazione si estende anche alle spese di trasporto e a quelle di montaggio dei beni acquistati.

Bonus mobili: quando spetta.

L’acquisto dei predetti beni non è sufficiente per poter ottenere il bonus mobili, in quanto, come accennato, a tal fine è necessario anche che il beneficiario abbia contestualmente eseguito degli interventi edilizi.

In particolare, per ottenere la detrazione è necessario che venga eseguito uno dei seguenti interventi edilizi:

  • manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia sul singolo appartamento,
  • restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione o di cooperative edilizie che vendono o assegnano l’immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori,
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza,
  • manutenzione (ordinaria o straordinaria), restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. (continua)

Fonte: StudioCataldi

 

Prima casa.La pertinenza aumenta il bonus per il riacquisto.

Aumenta l’ammontare del credito d’imposta che si origina in caso di riacquisto della prima casa se, dopo aver riacquistato la prima casa, si acquista, con un atto separato, anche una pertinenza dell’abitazione (la cantina, il solaio, l’autorimessa).

Tuttavia, tale aumento non può essere portato in diminuzione delle imposte (di registro, ipotecaria e catastale) dovute per l’atto di acquisto di tale pertinenza, ma solo in diminuzione dell’Irpef dovuta dal contribuente oppure in compensazione (in base al Dlgs 241/1997).

È quanto afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 44/2021 del 18 gennaio. Il credito d’imposta (articolo 7 della legge 448/1998) compete quando, entro un anno dalla alienazione di un’abitazione comprata con l’agevolazione prima casa, il contribuente acquista un’altra abitazione avvalendosi della medesima agevolazione.

L’ammontare del credito d’imposta è pari:

–  all’importo dell’imposta di registro . o dell’Iva pagate quando venne acquistatala casa poi alienata, se inferiore all’importo dell’imposta di registro o dell’Iva da pagarsi per il nuovo acquisto; . –   —  all’importo dell’imposta di registro o dell’Iva da pagarsi per il nuovo acquisto, se inferiore all’importo dell’imposta di registro o dell’Iva pagate quando venne acquistata la casa poi alienata; l’eccedenza, in sostanza, si “perde”.

Ad esempio, se si è pagato euro 800 di imposta di registro quando si è comprato la prima volta e per il secondo acquisto si pagano 900 euro di imposta di registro, il credito è di 800 euro; se, invece per il secondo acquisto si pagano 600 euro di imposta di registro, il credito è di 600 euro. (continua)

Fonte:IlSole24Ore