Daily Archives: 18 Febbraio 2021

Il Superbonus non è solo per le spese 2021.

Edifici fino a quattro unità, posseduti da un unico proprietario o da comproprietari, con detrazione maggiorata al 110%. Non solo per le spese del 2021, ma si ritiene anche per quelle già sostenute nel 2020, al fine di non penalizzare chi è stato più tempestivo nei pagamenti ai fornitori.

È noto che la lett. n), del comma 66 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha modificato la lett. a) comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, introducendo l’equiparazione indicata tra i condomini e le persone fisiche che, letteralmente, eseguono interventi «su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate».

Preliminarmente, la novellata lettera a), del comma 9, che identifica i destinatari, deve essere combinata con i commi relativi agli interventi, tenendo in considerazione, ulteriormente, che ai sensi del successivo comma 10 i detti contribuenti (persone fisiche) possono beneficiare della detrazione maggiorata del 110% per gli interventi indicati dai commi da 1 a 3 realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, in aggiunta delle detrazioni per gli interventi sulle parti a comuni.

Quindi, dalla limitazione delle due unità sono esclusi, e quindi devono rispettare il limite indicato, gli interventi relativi al rischio sismico, essendo gli stessi collocati nel comma 4 dell’art. 119 del dl 34/2020. Con riferimento alla recente modifica della legge di bilancio 2021 si deve prendere atto, quindi, che gli interventi indicati dai commi 1 a 8 dell’art. 119 possono essere eseguiti, e danno la possibilità di fruire della detrazione maggiorata, dai condomini ma anche dalle persone fisiche uniproprietarie, ma anche in comproprietarie, di edifici composti da due a quattro unità, singolarmente accatastate; non viene specificato se autonome e funzionalmente indipendenti. (continua)

Fonte:ItaliaOggi