Monthly Archives: Marzo 2021

Le spese legate al superbonus diminuiscono la plusvalenza.

In caso di vendita prima della scadenza dei 5 anni pesano gli importi agevolati. L’obiettivo è evitare una tassazione del beneficio derivante dalla detrazione.

Nel caso in cui l’immobile, che ha fruito di un intervento straordinario agevolato con il sismabonus o con l’ecobonus al 110%, venga ceduto entro i cinque anni dall’acquisto determinando una plusvalenza tassata ai fini Irpef, le spese sostenute riducono tale reddito, anche se si è optato per lo sconto in fattura.

Con la risposta ad interpello 204/2021 l’agenzia delle Entrate affronta un dubbio di largo interesse, risolvendolo in senso favorevole ai contribuenti, così come anticipato sul Sole-24 Ore del 26 febbraio.

Il proprietario di un appartamento facente parte di un condominio minimo sostiene spese per interventi di riduzione del rischio sismico e finalizzati all’efficientamento energetico agevolabili con il superbonus.

L’importo dei lavori non viene materialmente pagato perché, attraverso lo sconto in fattura, i fornitori acquisiscono il credito d’imposta riconducibile alla detrazione. Essendo stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita, con emersione di una plusvalenza (si tratta di un immobile acquistato da meno di cinque anni e non adibito per la maggior parte del periodo di possesso ad abitazione principale propria o di un famigliare), si chiede all’Agenzia se nel calcolare la plusvalenza possano essere considerate anche le spese agevolate. (continua)

Fonte:IlSole24Ore

Fondo perduto: come fare domanda per i contributi.

pioggia di banconote in euro

L’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per presentare l’istanza e ottenere il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni.

Istruzioni contributi fondo perduto Decreto Sostegni

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 77923/2021 (sotto allegato) fornisce le indicazioni necessarie ai soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni n. 41/2021, per compilare la relativa istanza ai fini del riconoscimento della misura.

L’art. 1 del suddetto decreto prevede infatti contributi a fondo perduto in favore dei “soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.”

Il provvedimento definisce il contenuto dell’istanza, il metodo per effettuare il calcolo necessario a presentare la domanda per il contributo, le modalità e i termini di trasmissione della stessa, le modalità di erogazione del contributo, le attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, la restituzione del contributo non spettante e infine il trattamento dei dati personali. (continua)

Fonte:StudioCataldi

 

 

Fondo perduto affitti, fuori i contratti stipulati dallo scorso 30 ottobre.

Arriva il riordino degli aiuti ma il Governo sceglie l’opzione più restrittiva.

Un riordino atteso, che risolve finalmente i dubbi sul fondo perduto per gli affitti residenziali. Ma che, allo stesso tempo, sceglie la strada più restrittiva tra quelle disponibili, escludendo dal beneficio tutti i contratti sottoscritti a partire dal 30 ottobre dello scorso anno.

Il decreto sostegni, in corso di pubblicazione, interviene anche sul tema dei contributi per le locazioni, con un passaggio stringato, ma significativo. Nell’articolo che assicura le coperture finanziarie al provvedimento, infatti, vengono abrogati i commi della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020, commi da 381a 384), relativi proprio al fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti.

La misura, però, non viene totalmente cancellata, perché nelle ultime settimane del 2020 era stata creata, su questo tema, una strana duplicazione. Una prima versione dell’aiuto era stata, infatti, introdotta dalla legge di conversione del decreto Ristori (la legge 176/2020 con l’articolo 9-quater).

Un’altra, quasi uguale, era contenuta nella legge di Bilancio 2021. Ed è questa che è stata appena tagliata dal Governo.

In concreto, questo riordino, sollecitato anche dal Servizio studi del Senato per rendere più uniforme il quadro, produce un effetto principale: le due norme, infatti, si differenziavano per l’ambito di applicazione. Il contributo della legge di Bilancio si applicava indistintamente a tutti i contratti di locazione. Quello del decreto Ristori, invece, valeva solo per i contratti «in essere alla data del 29 ottobre scorso». ( continua )

Fonte:IlSole24Ore