Ripartizione spese condominiali.

La ripartizione delle spese condominiali è basata sul principio della proporzionalità. 
E’ la Cassazione civile (con ordinanza n. 24166/2021 a ribadire il concetto, in un giudizio che trae origine dall’impugnazione di una delibera condominiale, avente ad oggetto l’approvazione di ripartizione delle spese concernenti la progettazione e l’esecuzione dei lavori di adeguamento delle autorimesse interrate al fine dell’adeguamento alla normativa antincendi.

L’assemblea aveva approvato i criteri di ripartizione delle spese, determinando che esse dovessero essere sostenute per 2/3 dai soli proprietari delle autorimesse e per 1/3 dai condomini non proprietari.

Una condòmina impugnava la delibera innanzi al Tribunale di Sondrio rilevando che trattandosi di spesa molto gravosa, i condòmini che non intendevano trarre vantaggio dovevano essere esonerati dalle spese, in subordine chiedeva che trattandosi di spese relative a cose destinate a servire i condòmini in maniera diversa, la ripartizione avvenisse sulla base dell’uso che ciascuno poteva farne sicchè non essendo ella proprietaria di autorimessa avrebbe dovuto essere totalmente esonerata.

Il condominio si costituiva in giudizio precisando che tali lavori erano necessari per la sicurezza dell’edificio condominiale con la conseguenza che le spese erano state correttamente addebitate pro quota a tutti i condòmini, anche a chi non era proprietario di autorimesse. (continua)

Fonte:StudioCataldi