Diritto di abitazione e uso del coniuge superstite.
A favore del coniuge superstite l’art.540 c.c. riserva il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
La riserva ex art. 540 c.c.
Dalla norma emerge, quindi, che il coniuge superstite (soggetto a cui il de cuius era legato in virtù del vincolo matrimoniale e che assume quindi la titolarità dei diritti derivanti da questo istituto), grazie alla sua qualità di legittimario, ossia di erede che la legge tutela in virtù del legame di coniugio in questo caso, ha il diritto, una volta venuto meno il coniuge: (continua)
Fonte:StudioCataldi
About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate.
Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale.
Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato.
“Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato".
”Tito Maccio Plauto"
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