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Affitto d’azienda, gli ammortamenti deducibili dal locatore.

In caso di affitto d’azienda, la deducibilità degli ammortamenti relativi agli immobili può restare in capo al proprietario/locatore. Se l’affittuario non entra mai nella piena disponibilità del bene, infatti, non può scomputare dal proprio reddito le quote dei cespiti.

La decisione è stata assunta dalla Ctp Milano, con la sentenza n. 5830/1/19, depositata il 17 dicembre 2019. Il procedimento nasceva da un accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate a carico di una società proprietaria di un centro commerciale utilizzato come outlet, la cui attività era quella di concedere in locazione gli spazi alle diverse catene di negozi e grande distribuzione.

Gli immobili venivano concessi con la formula dell‘affitto d’azienda. A seguito dei controlli effettuati, l’ufficio contestava alla società l’indebita deduzione di costi di ammortamento per circa 2,5 milioni di euro. (continua)

Fonte:ItaliaOggi

 

Nell’affitto d’azienda trattamento fiscale «differenziato» per le spese di manutenzione (sia ordinarie che straordinarie).

Laddove l’affitto riguardi l’unica azienda dell’imprenditore individuale, per le spese di manutenzione sostenute dal locatore trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 71, comma 2 del Tuir secondo cui i redditi da affitto d’azienda sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Conseguentemente, tali spese dovrebbero essere interamente deducibili se inerenti alla produzione del reddito. Nel caso, invece, il locatore sia una società commerciale la deducibilità delle spese di manutenzione segue le regole ordinarie. In particolare, per le spese di manutenzione straordinaria (C.M. 98/E/2000, circolare 10/E/2005 par. 4.3 e circolare 27/E/2005 par.3.2.1), se imputate contabilmente ad aumento del costo del bene cui si riferiscono, gli ammortamenti vanno computati, anche ai fini fiscali, sull’intero valore incrementato del bene.

Diversamente, qualora dette spese siano sostenute per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali, onde garantire la vita utile prevista e la loro capacità produttiva originaria, esse rappresentano costi di periodo da imputare integralmente al conto economico dell’esercizio di competenza (c.d. spese di manutenzione ordinaria). (continua)

Fonte:ItaliaOggi