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PRIMA CASA AGLI UNDER 36, PRELIMINARE CON IMPOSTE PIENE E POI IL RIMBORSO.

L’agevolazione per gli acquisti dei contribuenti under 36, che azzera le imposte dovute per la compravendita e il mutuo, non si può applicare al contratto preliminare, per la cui registrazione pertanto occorre pagare l’imposta di registro in misura fissa oltre all’imposta proporzionale con le aliquote dello 0,5% sulle caparre confirmatorie e del 3% sugli acconti.

È questa la risposta a interpello 650 del 1 ottobre con la quale l’agenzia delle Entrate, in sostanza, conclude che: . le imposte applicabili al contratto preliminare devono essere comunque versate; . e una volta stipulato il contratto definitivo, le imposte versate in misura proporzionale per registrare caparre e acconti potranno essere chieste a rimborso (tra l’altro, costringendo al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa in sede di registrazione del contratto preliminare, si impedisce che essa possa domandata a rimborso).

Non poteva, dunque, iniziare peggio l’atteso intervento interpretativo delle Entrate sull’agevolazione introdotta per gli under 36 dall’articolo 64 del D173/2021, per favorire l’acquisto di abitazioni da parte di contribuenti di giovane età.

Agevolazioni prima casa: stretta della Cassazione.

Gli Ermellini chiariscono che per mantenere i benefici prima casa chi acquista un nuovo immobile entro un anno dalla vendita del precedente deve fissarvi la residenza.

Decade dal beneficio chi non fissa la residenza nel nuovo immobile.

La Cassazione nell’ordinanza n. 18939/2021 chiarisce che il beneficio prima casa non può essere riconosciuto al di fuori dei casi contemplati dalla legge. Non rileva infatti ai fini del beneficio che il nuovo immobile, acquistato entro un anno dalla alienazione del precedente, si trovi nel Comune in cui il contribuente lavora, in questo lo stesso deve fissare la sua residenza.

La vicenda processuale.

La C.T.R accoglie l’appello di una contribuente e dichiara non dovuta la maggiore imposta richiesta a titolo d’imposta di registro, sanzioni e interessi richiesti dall’Agenzia delle Entrate dopo che l’ha ritenuta decaduta dall’agevolazione prima casa, per aver venduto la prima casa, senza adibire ad abitazione principale l’immobile acquistato nel termine di un anno dalla vendita del precedente.

Per la C.T.R la contribuente può mantenere il beneficio fiscale perché l’immobile acquistato dopo la rivendita nei cinque anni riguarda un immobile sito nel Comune in cui la stessa lavora. (continua)

Fonte: StudioCataldi.it)