Tag Archives: agevolazioni prima casa cassazione

Prima casa, più tempo.

Sospensione delle scadenze per le agevolazioni prima casa.

Rinviato al prossimo primo marzo la partenza delle segnalazioni, da parte dei consumatori degli esercenti che si rifiutano di acquisire il codice lotteria per la lotteria degli scontrini.

Sono alcune delle novità fiscali contenute nell’articolo 3, comma 11-quinquies e commi 9-11, del disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (183/2020), approvato ieri dalla camera e che ora va al senato.

Agevolazioni prima casa. Il collima in questione proroga per un ulteriore anno la sospensione (dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020) per il mantenimento delle agevolazioni prima casa. La prima sospensione introdotta dall’articolo 24 del decreto-legge n. 23 del 2020 (decreto liquidità), congelava i termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Più in particolare è prorogata la sospensione: «dei termini che condizionano l’applicazione dell’imposta di registro agevolata al 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, così come il termine per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa».

I termini sospesi sono: i 18 mesi in cui l’acquirente deve stabilire la residenza nel territorio del comune in cui si trova l’immobile acquistato, i 12 mesi di cui l’acquirente dispone, dalla cessione dell’immobile acquistato con i benefici, per mantenere l’agevolazione procedendo all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale e i 12 mesi che il contribuente ha a disposizione per vendere l’abitazione per cui ha fruito dell’agevolazione, in caso di acquisto di un secondo immobile. (continua)

Fonte:ItaliaOggi

Bonus prima casa fino al 2021.

Per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 sospesi i termini per effettuare gli adempimenti previsti per il mantenimento del beneficio prima casa.

Bonus prima casa, cosa cambia?

Sulla prima casa l’agevolazione del credito si allunga fino al 2021. A chiarire la situazione è l’Agenzia delle entrate con la risposta n.310 del 4/9/2020 ad un’istanza di interpello. Rimane sospeso il periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 come periodo di computo dei 12 mesi entro cui riacquistare la prima casa per non perdere l’agevolazione fiscale. I termini riprenderanno a conteggiarsi dal 1° gennaio 2021.

Agevolazione fiscale prima casa e decreto Liquidità.

L’Agenzia chiarisce che «il contribuente incorre nella decadenza dalle predette agevolazioni fiscali in relazione al nuovo acquisto, se non vende entro l’anno l’abitazione agevolata pre-posseduta, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché di una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte e degli interessi – tuttavia – successivamente alla presentazione della presente istanza, è stato emanato il decreto-legge dell’8 aprile 2020, n. 23 (Decreto liquidità, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”)» che, all’art. 24 ha disciplinato la sospensione dei termini dell’agevolazione “prima casa”. (continua)

Fonte:StudioCataldi

Agevolazioni prima casa, trasferimento nei 18 mesi.

Il trasferimento della residenza dell’ acquirente dell’immobile oggetto della compravendita in regime agevolato per usufruire delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa deve avvenire entro un termine perentorio di 18 mesi, termine decorrente dalla data di acquisto dell’ immobile.

Inoltre il trasferimento della residenza deve avvenire nel comune in cui l’immobile acquistato si trova ubicato, e non necessariamente proprio nell’immobile che è stato acquistato.

Lo ribadisce la sentenza 197/4 /2020 della Ctr Veneto, depositata il 19 giugno 2020, in seguito ad appello di una precedente sentenza della Ctp di Padova. La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale, prima oscillante, adesso ormai consolidato, e isola anche un orientamento emerso già con la sentenza della CtrVeneto 341 2912007, con cui il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza veniva individuato come decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, nel caso di acquisto di un immobile allo stato grezza.

La sentenza ha anche statuito l’irrilevanza di altre vicende (ritrovamento amianto o casa ancora pericolante) che non avessero consentito all’acquirente di ottenere l’agibilità dell’immobile entro il suddetto termine, ivi compreso il fallimento della ditta appaltatrice, che in altri casi era stato ritenuto pacificamente elemento giustificativo del mancato adempimento della norma. (continua)

Fonte:ItaliaOggi