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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

timbro di dichiarazione dal notaio

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è prevista e disciplinata dall’art. 47 del DPR 445/2000 e sostituisce l’atto notorio nei rapporti con la PA e i concessionari di servizi pubblici per finalità di semplificazione.

Cos’è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio sostituisce l’atto notorio relativo a stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato quando resa e sottoscritta dallo stesso, nelle modalità previste dall’art. 38 del DPR. n. 445/2000 che contiene il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.”

Le dichiarazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Disciplina di riferimento

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è disciplinata nello specifico dall’art. 47 del suddetto TU DPR 445/2000, che la definisce, ne stabilisce il contenuto e a che cosa serve. (continua)

Fonte:StudioCataldi

 

Atto notorio e autocertificazione.

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La differenza tra atto notorio, dichiarazione sostitutiva di notorietà e autocertificazione. Cosa sono, come funzionano e gli esempi per scriverli.

L’atto notorio.

Sempre più spesso vengono richiesti per il compimento di determinate pratiche atti quali l’atto notorio, la dichiarazione sostitutiva di notorietà e l’autocertificazione. In molti casi, i “non addetti ai lavori” sono all’oscuro della funzione, del valore e dell’efficacia di tali documenti, che molte volte vengono anche confusi tra di loro o, addirittura, ricondotti erroneamente alla stessa cosa.

Per cominciare, l’atto notorio (detto, anche, atto di notorietà o dichiarazione giurata) è un atto pubblico con il quale una persona, alla presenza di due o più testimoni, rende una dichiarazione su uno o più fatti notoriamente conosciuti da tali persone.

Che valore ha l’atto notorio?

In quanto atto pubblico, l’atto notorio fa prova legale sulla provenienza dal dichiarante e su quanto fatto o dichiarato davanti al funzionario pubblico o al privato esercente una pubblica funzione (si pensi ad esempio al notaio) che lo riceve. Non fa, invece, prova legale circa i contenuti delle dichiarazioni rese. (continua)

Fonte:StudioCataldi