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Condizionatori ed Ecoincentivi: come ottenerli.

aria condizionata

L’estate è arrivata e con lei anche il tanto temuto caldo: durante questa stagione si rende sempre più necessaria l’installazione di un impianto di condizionamento che faccia fronte all’afa estiva, ecco dunque qualche consiglio su come richiedere degli sgravi per l’acquisto di un impianto di condizionamento.

Impianti di condizionamento e incentivi.

Negli ultimi anni sono state approvate numerose leggi e decreti volti a garantire ai cittadini delle agevolazioni fiscali in merito ai rinnovamenti degli impianti casalinghi. Oltre al Superbonus però, ne esistono molti altri e fra questi c’è anche il bonus mobili, valido per chi voglia acquistare un nuovo impianto di condizionamento a pompa di calore.

Pompa di calore o condizionatore?

L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di poter accedere ad una doppia detrazione qualora si voglia procedere all’acquisto di una pompa di calore.

Quest’ultima altro non è che un impianto di condizionamento (molto simile ad un classico condizionatore), solo che è in grado di lavorare consumando e inquinando molto meno rispetto ad un condizionatore. (continua)

Fonte:Immobiliare.it

Se il condizionatore del vicino perde acqua…

Il condomino che installa un condizionatore deve anche predisporre dispositivi idonei ad evitare perdite di acqua.

Condizionatore in condominio.

Il condomino che installa un condizionatore deve anche predisporre dispositivi idonei ad evitare perdite di acqua. Lo ha stabilito il tribunale di Terni con sentenza n. 572/2022.

Il fatto.

Un condominio di Terni citava in giudizio un condomino chiedendo l’immediata rimozione dei condizionatori apposti sulle parti condominiali ed al risarcimento dei danni causati con la propria illegittima condotta.

I condizionatori “sono stati allocati sul marciapiede dello stabile e per tale ragione risultano pericolosi, soprattutto per bambini ed animali oltre a rappresentare un evidente attentato all’estetica del palazzo. Il condominio richiamava l’art. 7 del regolamento condominiale che vieta esplicitamente ai condomini di utilizzare le parti comuni del bene l’esercizio di una tale facoltà. Affermava che per decisione dell’assemblea tali dispositivi dovevano essere rimossi e che il condomino non adempiva tali delibere.

Il condomino costituendosi affermava che “L’immobile si trova al piano terra/rialzato ed ha un proprio accesso, distinto e separato dall’ingresso condominiale”. (continua)

Fonte:StudioCataldi